Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 – si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo. Il citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti
Sommario
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 18. 10. 2011
Motivazioni
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto modifiche al T. U. In materia di spese di giustizia – D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali introducendo alcuni adempimenti a carico delle parti e del difensore. In particolare, all’ art. 13 del D. P. R. N. 115/2002 è stato aggiunto il comma 6-quater ai sensi del quale: «Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a. Euro 30 per controversie di valore fino a euro 2. 582,28;
b. Euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2. 582,28 e fino a euro 5. 000;
c. Euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5. 000 e fino a euro 25. 000;
d. Euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25. 000 e fino a euro 75. 000;
e. Euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75. 000 e fino a euro 200. 000;
f. Euro 1. 500 per controversie di valore superiore a euro 200. 000. ».
All’art. 14 del citato T. U. è stato aggiunto il comma 3-bis che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia e stabilisce le modalità con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore.
Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 – si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.
Il citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti (art. 39, comma 8), inserendo il comma 1-bis nell’ art. 16 del D. Lgs. N. 546/1992 in materia di comunicazioni e notificazioni.
L’adempimento relativo all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente è stato altresì previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 [3] (comma 35-bis inserito nell’ art. 2 dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148) che lo ha incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell’ art. 18 del citato D. Lgs. N. 546/1992. è stata data, inoltre, evidenza alla circostanza che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà (art. 13, comma 3-bis, D. P. R. N. 115/2002).
Considerato che l’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’ articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (rectius Provvedimento del Direttore dell’Agenzia), al fine di dare attuazione alle citate norme si provvede ad apportare le suindicate rettifiche alle Avvertenze di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 luglio 2010.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.