La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012. Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
CONTRIBUTI PER IL CINEMA
La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012.
Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
(Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni)
1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE
1. 1. La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere, attraverso la concessione di sovvenzioni.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
2. 1. Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1, salvo quanto previsto al punto 2. 3:
a) le imprese individuali1 o familiari2 che esercitano, in modo esclusivo o prevalente,
l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;
b) le società di persone3 o di capitali4 che, tra le attività che costituiscono l’oggetto sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive.
2. 2 Le imprese/società di produzione italiane che intendono presentare istanza di sovvenzione di cui al paragrafo 1 per un’opera cinematografica, devono, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), essere iscritte nell’elenco informatico istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero procedere all’iscrizione, dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui al punto 9. 2.
2. 3 Possono presentare istanza di sovvenzione per un’opera audiovisiva le imprese/società di produzione indipendenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) della l. R. 2/20125.
3. REQUISITI DI ELEGGIBILITA’
3. 1 Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere cinematografiche ed audiovisive:
a) riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 6;
b) realizzate, sul territorio regionale in misura non inferiore al quaranta per cento delle
spese contenute nel bilancio di produzione “sotto la linea”, oppure non inferiore al
1 ex art. 2082 e segg. Cod. Civ.
2 ex art. 230 bis cod. Civ.
3 Le società di persone (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società semplice (ex art. 2251 e segg. Cod. Civ. ), la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg. Cod. Civ. ).
4 Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e segg. Cod. Civ. ), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452 e segg. Cod. Civ. ).
5 “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e
che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;
venti per cento del bilancio di produzione “sotto la linea”, nel caso in cui i costi di
produzione “sotto la linea1” nel Lazio siano superiori a due milioni di euro;
c) le cui riprese siano terminate nel 2012.
4. SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI
4. 1 Sono spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, secondo le modalità e nella misura di cui al paragrafo 5, le spese di produzione “sotto la linea” sostenute nel territorio regionale, inclusi gli eventuali costi sostenuti dai coproduttori o dai produttori esecutivi2, purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera.
4. 2 In deroga a quanto previsto al punto 4. 1, sono da considerarsi spese di produzione eleggibili
ai fini del calcolo delle sovvenzioni anche quelle relative all’impiego di “troupe di operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione.
4. 3 Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali sostenute nella Regione Lazio.
4. 4 Le spese eleggibili di cui al punto 4. 1, 4. 2 e 4. 3 saranno riconosciute solo se sostenute nel periodo di vigenza temporale compreso tra il 01/01/2012 e la data ultima fissata per la consegna della rendicontazione certificata di cui al punto 10. 2. Per le opere cinematografiche e audiovisive le cui riprese siano iniziate in data precedente al 31/12/2011, le spese eleggibili saranno quelle sostenute dal 01/01/2011 al 31/12/2012.
5. MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI
5. 1 La misura della sovvenzione per ciascun opera cinematografica e audiovisiva, fermo restando quanto previsto al punto 5. 6, è così determinata:
a) fino ad un massimo del 13 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere cinematografiche;
b) fino ad un massimo del 10 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere audiovisive
5. 2 Le percentuali di cui al punto 5. 1 possono essere elevate, fino ad un massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le categorie di opere di seguito elencate:
1 spese di produzione “sotto la linea”: spese risultanti dalla differenza tra il costo complessivo di produzione, le spese di produzione “sopra la linea”, le spese generali e la producer fee;
spese di produzione “sopra la linea”: spese inerenti al soggetto e alla sceneggiatura (comprensive dei costi per l’acquisto dei diritti), alla direzione ed agli attori principali (ovvero che hanno effettuato un numero di pose superiore a 20);
spese generali: spese non direttamente imputabili all’opera comprensive esclusivamente delle spese di produzione per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione dell’opera, nonché gli oneri relativi all’utilizzazione di locali strumentali per l’esercizio dell’attività aziendale non direttamente collegata alla produzione dell’opera. Tali spese sono computabili nell’ambito del costo complessivo di produzione nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione;
producer fee: compenso per la produzione, è computabile nell’ambito del costo complessivo di produzione per un
importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione.
2 I coproduttori o produttori esecutivi devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio.
ü di interesse regionale1;
ü per i ragazzi2;
ü prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi3;
ü di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i crossmediali ed i multipiattaforma4;
ü documentaristiche di creazione5;
ü di genere, in particolare a basso costo6.
5. 3 Le percentuali di cui al punto 5. 1 possono, altresì, essere elevate, fino ad un massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le opere prodotte da imprese nei primi cinque anni dall’inizio dell’attività, nonché da micro e piccole imprese7.
5. 4 Per le opere cinematografiche ed audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co-
produzione con imprese/società di produzione estere, l’entità della sovvenzione di cui ai punti 5. 1,
5. 2 e 5. 3 è aumentata in misura pari al 5 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
5. 5 L’importo complessivo delle sovvenzioni di cui ai punti 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5 non può in ogni caso superare 500 mila euro per le opere cinematografiche e 750 mila euro per le opere audiovisive.
5. 6 Per le opere di cui ai punti 5. 1, 5. 2 e 5. 3, il cui bilancio complessivo di produzione non superi i 50 mila euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata al 50 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
5. 7 Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato. A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi da altri stati membri dell’UE. Per le imprese estere saranno computati anche gli aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all’UE.
5. 8 Sono esclusi dalle sovvenzioni previste coloro che sono destinatari di un ordine di
restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti
1 “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua;
2 “film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica
dei minori;
3 “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua
seconda opera;
4 “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;
5 “documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l’opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l’espressione di un punto di vista personale dell’autore;
6 “opera cinematografica di genere a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro;
7 “micro impresa”: un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008, e successive modifiche.
“piccola impresa”: un’impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche.
ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato, detti aiuti. A tal fine i soggetti richiedenti la sovvenzione devono rilasciare apposita dichiarazione contenuta nell’allegato B.
5. 9 Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.
6. TEST DI ELEGGIBILITA’ CULTURALE
6. 1 Ai fini della presente deliberazione, per opera cinematografica o audiovisiva riconosciuta come “prodotto culturale” si intende l’opera che abbia ottenuto, applicando la griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 6. 2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di
100 e che soddisfi non meno di 2 dei criteri contenuti nel Blocco A (Contenuti) della tabella medesima, con esclusione dei criteri A. 6 e A. 7 relativi rispettivamente all’impiego della lingua italiana e alla distribuzione dell’opera.
6. 2 La griglia di criteri di eleggibilità culturale e i relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata:
Requisito |
Punti |
Blocco A: contenuti |
|
A. 1 Soggetto/sceneggiatura dell’opera cinematografica/ audiovisiva tratto da opera letteraria/teatrale regionale/ italiana/europea |
8 |
A. 2 Soggetto/sceneggiatura dell’opera cinematografica/ audiovisiva riguardante tematiche ambientali, storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali regionali/italiane/europee |
8 |
A. 3 Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/ carattere regionale/italiano/europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale |
8 |
A. 4 Ambientazione territoriale del soggetto dell’opera sul territorio regionale/italiano, a prescindere dalle locations e/o teatri di posa dove vengano effettivamente realizzate le riprese, in considerazione della valorizzazione dell’immagine e dell’identità del territorio che ne conseguirebbe; |
12 |
A. 5 Riprese in esterno e/o in interno delle scene dell’opera cinematografica/audiovisiva effettuate in misura non inferiore al 40% sul territorio regionale (o al |
12 |
20% del bilancio di produzione “sotto la linea” nel caso in cui i costi di produzione “sotto la linea” nel Lazio siano superiori a 2 milioni) al fine di valorizzarne il patrimonio ambientale, artistico, architettonico ed archeologico ed enogastronomico. |
|
A. 6 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti della Regione Lazio |
4 |
A. 7 Distribuzione dell’opera a cura di imprese/società con sede legale nella Regione Lazio |
8 |
Totale punteggio A |
60 |
Blocco B: talenti creativi |
|
B. 1 Presenza di artisti cinematografici/audiovisivi regionali o italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e- attore secondario (uno), f-autore delle musiche) |
10 (max) di cui: 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f) |
B. 2 Presenza di talenti creativi regionali, italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c- costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore) |
10 (max) di cui: 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f) |
Totale punteggio B |
20 |
Blocco C: produzione |
|
C. 1 Riprese in teatri di posa localizzati nella Regione Lazio in misura dal 20% al 40% delle scene contenute nella sceneggiatura fino a punti 3; oltre il 40%, fino a punti 7;
(soglia minima: 20% delle scene) |
7 |
C. 2 Effetti digitali nella Regione Lazio |
2 |
C. 3 Effetti speciali nella Regione Lazio |
2 |
C. 4 Registrazione musiche nella Regione Lazio |
2 |
C. 5 Montaggio del sonoro e mixaggio nella Regione Lazio |
2 |
C. 6 Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio |
3 |
C. 7 Montaggio finale nella Regione Lazio |
2 |
Totale punteggio C |
20 |
Totale generale |
100 |
Obbligatori almeno 2 tra i criteri A. 1, A. 2, A. 3, A. 4 e A. 5 del Blocco A
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell’ammissione a sovvenzione
7. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
7. 1 Le risorse finanziarie imputate sul capitolo di spesa G12515, pari ad euro 15. 000. 000,00 (quindicimilioni/00), per la concessione delle sovvenzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 16-20 della l. 350/2003, sono destinate in misura di :
a) 10. 000. 000,00 (diecimilioni/00) di euro, a valere sulla produzione di opere cinematografiche
b) 5. 000. 000,00 (cinquemilioni/00) di euro, a valere sulla produzione di opere audiovisive.
8. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA
CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI
8. 1 L’istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al successivo Allegato B, devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) della presente deliberazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
8. 2 Le istanze e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 8. 1, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, possono:
a) essere spedite a mezzo posta all’indirizzo REGIONE LAZIO – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE – DIREZIONE REGIONALE CULTURA, ARTE E SPORT – AREA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLE ARTI VISIVE, DEL CINEMA, DELL’AUDIOVISIVO E DELLA MULTIMEDIALITà – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 8. 1, fa fede la data del timbro postale;
b) essere consegnate a mano presso l’Ufficio accettazione della Regione Lazio, Via R.
Raimondi Garibaldi, 7, Palazzina B, piano terra, entro le ore 12 del giorno di scadenza di cui al punto 8. 1.
8. 3 In entrambi i casi di cui al punto 8. 2, la relativa documentazione deve essere presentata attraverso l’utilizzo di plichi chiusi recanti la dicitura: “Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo. Bando 2012”. Si specifica che la presentazione dell’istanza non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione della sovvenzione. Solo dopo l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 può essere assunto l’impegno di spesa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e degli altri vincoli di legge esistenti.
8. 4 L’impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore esecutivo dell’opera cinematografica o audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva del film in tutto o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l’istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
9. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI.
9. 1 La valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni ed, in particolare, la verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione.
9. 2 A seguito della valutazione di cui al punto 9. 1, l’Amministrazione regionale provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente l’accoglimento o l’esclusione dell’istanza per la concessione della sovvenzione. I risultati sono pubblicati sul sito della Regione Lazio, agli indirizzi www. Regione. Lazio. It e www. Culturalazio. It e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
9. 3 La concessione e l’erogazione della sovvenzione a favore del soggetto beneficiario fa seguito alla conclusione dell’opera e alla produzione della rendicontazione delle spese di cui al paragrafo 10 da parte dello stesso soggetto beneficiario
10. CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE. OBBLIGHI DEL SOGGETTO
BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI
10. 1 L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità, coerenza e congruenza delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva, dai soggetti beneficiari delle sovvenzioni, nonché il possesso dei requisiti/condizioni richiesti per l’ammissione alle sovvenzioni.
10. 2 E’ fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari delle sovvenzioni di presentare alla Direzione regionale cultura, arte e sport, a pena l’esclusione, successivamente alla comunicazione di cui al punto 9. 2 e nei termini e modalità in esse contenute, un’analitica e documentata rendicontazione delle spese. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
10. 3 Salvo deroga accordata dalla Regione Lazio per eccezionali motivi addotti dal beneficiario, a seguito della formale comunicazione di accoglimento dell’istanza per la concessione della sovvenzione di cui al punto 9. 2, i soggetti beneficiari assumono l’obbligo, pena l’esclusione, che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell’opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”, in particolare i titoli di testa e/o di coda con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell’opera.
10. 4 L’obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura cui al punto 10. 3, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo dell’opera sovvenzionata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell’opera stessa. I soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, dopo 4 mesi dall’uscita theatrical la messa in onda (free e pay tv) dell’opera sovvenzionata, la licenza d’uso gratuito dell’opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall’Amministrazione regionale. Gli autori e i produttori risultati ammessi a finanziamento sono, inoltre, obbligati a depositare una copia digitale dell’opera in formato DVD, in alta definizione, completa del logo identificativo della Regione Lazio e della dicitura “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”. La copia depositata sarà messa a disposizione della mediateca regionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera x) della l. R. 2/2012 a fini di raccolta, fruizione dell’archivio cinematografico e audiovisivo, produzione audiovisiva, studio e promozione istituzionale della Regione Lazio.
10. 5 Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l’Amministrazione regionale, sulla base di una valutazione discrezionale ed insindacabile, accerti che le spese sostenute siano inferiori a quelle preventivate ed ammesse o che la documentazione prodotta sia inidonea a giustificare l’intero importo del rendiconto presentato.
10. 6 L’Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca della sovvenzione concessa qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:
a) la realizzazione di un’opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;
b) il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti;
c) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;
d) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati.
10. 7 Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Lazio informa che i dati personali forniti sono trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione delle sovvenzioni. I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire la pratica e di ottenere le sovvenzioni richieste. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del d. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio -via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145
Roma.