Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Ismea, organismo fondiario nazionale, intende incentivare l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, è stato predisposto uno specifico regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 40395.
Criteri per l’attuazione del regime di aiuto denominato Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura
Approvati con delibera n. 11 del 30 marzo 2016
Introduzione
Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Ismea, organismo fondiario nazionale, intende incentivare l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, è stato predisposto uno specifico regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 40395.
Il regime prevede l’erogazione di un premio in conto interessi nell’ambito di interventi fondiari riservati ai giovani che si insediano in aziende agricole in qualità di capo azienda. Il regime d’aiuto è applicabile sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Gli aiuti sono limitati alle piccole e micro imprese definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6/05/2003.
Modalità di accesso
In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli interventi agevolativi sono attuati con una procedura valutativa a sportello, previa pubblicazione di un bando, articolato in 2 lotti in base alla localizzazione geografica delle iniziative.
Il processo istruttorio di concessione delle agevolazioni si articola in:
a. Valutazione di ammissibilità delle domande;
b. Istruttoria tecnica;
c. Valutazione del fondo;
d. Concessione delle agevolazioni
Le domande di accesso sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e devono contenere gli elementi necessari a valutare l’ammissibilità ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie.
L’ammissibilità delle domande di accesso è determinata sulla base della verifica dei requisiti di cui ai successivi punti.
Il completamento dell’istruttoria è effettuato successivamente all’approvazione delle graduatorie provvisorie per i soli richiedenti finanziabili che hanno presentato domande sulla base delle risorse disponibili.
I controlli sulle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti o l’assunzione di impegni che rientrano tra quelli rilevanti ai fini dell’ammissibilità della domanda sono effettuati prima della adozione della determinazione individuale di concessione delle agevolazioni. Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, sarà disposta l’esclusione del beneficiario e lo scorrimento della graduatoria.
Il procedimento istruttorio della domanda di accesso si conclude, in ogni caso, con l’adozione
della determinazione individuale di ammissione o non ammissione alle agevolazioni.
LOTTO 1 comprende le regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.
LOTTO 2 comprende le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Requisiti del richiedente
Le agevolazioni sono riservate ai soggetti che intendono insediarsi per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda.
Per beneficiare delle agevolazioni, al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
b. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
d. possesso di adeguate capacità e competenze professionali attestate da almeno uno dei seguenti requisiti:
i. titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
ii. titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
iii. esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
iv. attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale.
Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali, è ammissibile alle agevolazioni a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione individuale alle agevolazioni. Tale impegno deve essere indicato nel piano aziendale.
Requisiti dell’azienda oggetto di insediamento
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione individuale alle agevolazioni, risulti, a pena di decadenza:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. iscritta al regime previdenziale agricolo.
Nel caso di insediamento in società agricola (di persone, capitali ovvero cooperative), essa, al momento della presentazione della domanda, deve risultare:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
e. non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.
Nel caso di insediamento in società agricola, il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve risultarne socio. Entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione individuale alle agevolazioni a pena di decadenza, il soggetto deve iscriversi al regime previdenziale agricolo ed assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
Per una società agricola possono beneficiare del premio di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità dell’azienda, fermo restando che l’ammontare del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane.
Lo statuto della società deve altresì contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, per tutta la vigenza dell’intervento fondiario, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni ovvero tali da comportare l’insorgere di alcuno dei criteri di esclusione.
Ammissibilità all’istruttoria
Per accedere alla fase di istruttoria, il richiedente deve presentare in via telematica e utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato:
a. domanda di accesso alle agevolazioni, corredata degli allegati previsti;
b. copia del documento di identità in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
c. descrizione della struttura fondiaria con particolare riferimento all’ubicazione e alle
caratteristiche territoriali;
d. piano aziendale2, che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell’intervento fondiario in relazione allo sviluppo dell’attività agricola, articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il predetto piano aziendale deve comprendere, almeno:
i. la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;
ii. gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;
iii. i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza.
e. dichiarazione di insediarsi in agricoltura per la prima volta in qualità di titolare/legale rappresentante di un’impresa individuale o di una società agricola, così come definite e nei termini di cui al paragrafo 3;
f. dichiarazione di insediarsi in un’impresa ovvero in una società agricola che garantisca il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e di igiene, ambiente e benessere degli animali e risulti in ogni caso in regola con la normativa antimafia;
g. dichiarazione di impegnarsi a condurre in qualità di titolare/legale rappresentante l’impresa ovvero la società agricola oggetto di insediamento per almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni;
h. certificazione attestante, in base agli strumenti urbanistici vigenti, la destinazione agricola dei terreni oggetto di intervento e il requisito di ruralità degli eventuali fabbricati esistenti e strumentali all’esercizio dell’attività agricola;
i. dichiarazione di assenza di pignoramenti immobiliari, ovvero ipoteche giudiziarie o atti
di sequestro trascritti sui terreni oggetto dell’intervento;
j. copia della visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia riferita alla ditta offerente ed al richiedente le agevolazioni. La rilevazione delle predette visure deve essere effettuata non più di tre mesi prima la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
L’attuazione del piano aziendale deve essere avviata entro 9 mesi dalla data della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni. Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione previsto, previa comunicazione e autorizzazione di ISMEA.
Le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti nel bando.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10. 00 del giorno 11 aprile 2016, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12. 00 del giorno 10 giugno 2016, con le modalità indicate nel Bando.
I controlli sulle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti o l’assunzione di impegni che rientrano tra quelli rilevanti ai fini dell’ammissibilità della domanda sono effettuati prima della adozione della determinazione individuale di ammissione alle agevolazioni. Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, sarà disposta l’esclusione del richiedente dai benefici richiesti.
Istruttoria tecnica
La fase di istruttoria tecnica è finalizzata a verificare:
a. il contenuto della documentazione fornita dal richiedente in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni;
b. la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente mediante il rilascio delle dichiarazioni previste dal paragrafo precedente;
c. la sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale del piano aziendale presentato dal richiedente;
d. la congruità del valore del terreno oggetto dell’intervento fondiario così come
dichiarato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni;
e. gli atti di provenienza dei terreni oggetto dell’intervento.
Motivi di esclusione
Non sono ammessi alle agevolazioni:
a. i richiedenti che al momento della presentazione della domanda risultino già insediati.
L’insediamento ricorre nel momento in cui il richiedente soddisfi tutti i seguenti requisiti:
i. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
ii. possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
iii. iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;
iv. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda
agricola.
b. le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE)
n. 702/2014;
c. le imprese destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 5, Regolamento (UE) n. 702/2014);
d. I richiedenti che intendono insediarsi in imprese/società agricole, nelle quali in precedenza si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
e. i richiedenti che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri dell’attività agricola;
f. i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in attesa di percepire un premio di primo insediamento in quanto destinatari di un decreto di concessione;
g. i richiedenti che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti, salvo che la nuova azienda risulti efficiente sotto l’aspetto economico ed occupazionale in relazione alle attività previste nel piano aziendale;
h. gli interventi fondiari tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado; i. i richiedenti nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 159/2011 o di una
delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto;
j. i richiedenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure dell’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la P. A, nonché per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione e in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono inoltre esclusi gli interventi:
k. che hanno per oggetto un’azienda agricola i cui terreni siano già stati acquistati dall’Ismea, a meno che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento del prezzo;
l. che hanno per oggetto un’azienda agricola i cui terreni non siano in grado di assicurare la redditività dell’iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa. A tali fini si tiene conto – in via minimale – con riferimento al terreno oggetto dell’intervento, della stima del valore della produzione lorda vendibile (PLV), dei costi di produzione, degli eventuali contributi dell’Unione alla produzione e delle eventuali rate di finanziamenti in essere al momento della domanda di ammissione alle agevolazioni;
m. Che hanno per oggetto un’azienda agricola i cui terreni hanno un valore di stima,
determinato in sede di accertamento tecnico, inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;
n. Per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il collegamento/controllo ricorre quando tra le parti, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse, sussistono rapporti di coniugio, parentela e affinità ovvero rapporti di lavoro, titolarità di quote/azioni, ecc. );
o. che hanno per oggetto aziende agricole sui cui terreni risultino trascritti pignoramenti immobiliari, ovvero iscritte ipoteche giudiziarie o atti di sequestro;
p. che hanno per oggetto aziende agricole i cui terreni risultino di proprietà di una società assoggettata a procedura concordataria o concorsuale o con in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
q. che hanno per oggetto aziende agricole sui cui terreni risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 60% del valore stimato da Ismea;
r. che hanno per oggetto terreni gravati da uso civico e proprietà collettive;
s. relativi a terreni condotti da altra impresa agricola con contratti d’affitto e/o comodato di durata residua, al momento della presentazione della domanda, superiore a 5 anni;
t. in favore di soggetti per i quali risulti un collegamento/controllo con assegnatari non in regola con i pagamenti delle rate di ammortamento connesse a precedenti interventi dell’Istituto;
u. Che hanno per oggetto aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di frammentazione e polverizzazione fondiaria verificata in termini fisici ed economici.
In ogni caso sono esclusi gli interventi in contrasto con i principi e le disposizioni attuative del regime di aiuto n. SA 40395.
Valutazione del fondo
Le domande di ammissione alle agevolazioni che superino positivamente l’istruttoria sono ammesse alla fase di valutazione del fondo mediante sopralluogo presso i terreni oggetto dell’intervento.
Il sopralluogo avviene solo dopo la comunicazione, da parte dell’Amministrazione regionale competente, della insussistenza di elementi che ostino alla eventuale concessione delle agevolazioni di primo insediamento da parte dell’ISMEA.
Nel corso del sopralluogo, l’ISMEA accerta:
a. lo stato dei luoghi ed il valore del fondo oggetto dell’intervento;
b. i valori necessari alla verifica del piano aziendale fornito in fase di domanda di accesso alle agevolazioni;
c. la coerenza con le informazioni comunicate in sede di domanda di accesso alle agevolazioni.
Al termine del sopralluogo, l’ISMEA aggiorna le informazioni disponibili e conclude la fase di
valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Concessione delle agevolazioni e stipula del contratto
In caso di esito positivo del processo istruttorio, l’ISMEA procede alla determinazione della concessione individuale delle agevolazioni per il primo insediamento.
La concessione delle agevolazioni è subordinata a:
– Pagamento del rimborso spese istruttoria
– Sottoscrizione delle polizze assicurative.
Il rimborso spese istruttoria è quantificato sulla base del valore del terreno oggetto dell’intervento fondiario stabilito dall’ISMEA in seguito al sopralluogo e si articola sulla base dei seguenti scaglioni.
Valore del terreno indicato nella domanda di
Nel caso di insediamento, in qualità di titolare di impresa individuale, è facoltà del giovane che si insedia sottoscrivere una polizza assicurativa caso morte con beneficiario ISMEA, di durata pari all’ammortamento, oltre al preammortamento, e di valore pari al debito residuo in essere tempo per tempo. In tali casi, è riconosciuto un ulteriore abbattimento di 20 punti base del tasso di riferimento applicato all’operazione.
In tutti i casi è richiesta la sottoscrizione di una copertura assicurativa per rischio di incendio e fulmine sui fabbricati esistenti sul fondo.
La predetta polizza dovrà contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA, con validità temporale a partire dalla data del contratto e, comunque, fintanto che duri il patto di riservato dominio/durata del contratto di mutuo a favore dell’Istituto. L’originale della polizza dovrà essere presentata in sede di stipula.
Alla stipula del contratto, il beneficiario può avvalersi della facoltà di ammortizzare, per il periodo di preammortamento, gli oneri notarili e tributari relativi alla sottoscrizione degli atti relativi all’intervento fondiario.
In questo caso, la restituzione ha luogo mediante un piano di ammortamento al tasso di riferimento di cui alla lettera d) del paragrafo 8. 2, della durata pari al preammortamento, con rate semestrali, costanti posticipate e con un periodo di preammortamento compreso tra la data di liquidazione degli oneri da parte dell’ISMEA alla prima data utile tra quella del 30 giugno e quella del 31 dicembre. L’importo ammesso ad ammortamento è aumentato degli
interessi di preammortamento calcolati al tasso di riferimento dalla data di liquidazione dei predetti oneri da parte dell’ISMEA alla prima data tra quella del 30 giugno e quella del 31 dicembre.
Modalità e limiti dell’intervento fondiario
L’intervento fondiario nell’ambito del quale può essere concessa l’agevolazione può essere realizzato attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio. In tal caso, l’importo di ciascun intervento non può essere inferiore a 250. 000 euro e non può essere superiore a 2. 000. 000 di euro.
Le agevolazioni per il primo insediamento possono essere richieste anche nel caso in cui i terreni oggetto dell’intervento abbiano un valore di stima superiore a 2. 000. 000 di euro. In questo caso, l’intervento si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di
2. 000. 000 di euro a garanzia del quale l’ISMEA acquisisce ipoteca sul fondo oggetto dell’intervento fino ad un valore almeno pari a 2. 400. 000 euro.
La differenza tra il valore di stima del terreno ed il mutuo fornito dall’ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento.
In questi casi, la valutazione della sostenibilità del piano dal punto di vista economico e finanziario deve necessariamente tener conto dell’ammontare e delle modalità di approvvigionamento delle coperture addizionali rispetto all’intervento ISMEA indicate dal richiedente.
La soglia minima di intervento si riduce a 100. 000 euro nel caso in cui l’intervento si inserisca in un contesto di arrotondamento fondiario dimostrato con terreni da condurre con contratti d’affitto registrati di durata almeno di 15 anni con relativa assunzione del fascicolo aziendale. In tal caso, l’intervento è realizzato attraverso la concessione di un mutuo ipotecario.
Preammortamento ed ammortamento
Per ciascun intervento è previsto un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi nel corso del quale, da parte del beneficiario, è dovuto all’ISMEA il pagamento degli interessi di preammortamento al tasso di riferimento, 30 giugno e 31 dicembre.
Il periodo di preammortamento si estende fino all’ultima data utile tra il 30 giugno ed il 31 dicembre.
Le rate di preammortamento sono sempre dovute al tasso di riferimento.
Dal giorno successivo inizia l’ammortamento che può avere durata pari a 15 (più due anni di preammortamento), 20 (più due anni di preammortamento) o 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento).
L’ammortamento ha luogo con rate costanti, semestrali, posticipate con scadenza fissa 30 giugno e 31 dicembre.
L’importo ammesso all’ammortamento è pari al prezzo di acquisto dei terreni oggetto di intervento, così come determinato dall’ISMEA nella fase di concessione individuale delle agevolazioni.
Ammontare dell’agevolazione
L’agevolazione è:
a. Erogata come abbuono di interessi il cui valore attualizzato alla data di avvio dell’ammortamento non può essere superiore a Euro 70. 000, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 702/2014;
b. riconosciuta per il 60% all’inizio dell’ammortamento dell’intervento. La restante parte, in relazione all’attuazione del piano aziendale, è riconosciuta mediante apposita rimodulazione del piano di ammortamento;
c. cumulabile con altri contributi provenienti da fondi di finanziamento nel rispetto dei massimali previsti all’art. 18 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
d. calcolata sulla base del tasso di riferimento determinato conformemente a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.
Ai fini della quantificazione dell’agevolazione:
e. fino alla data della verifica della corretta attuazione del piano aziendale, il beneficiario è tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata sulla base del 60% dell’agevolazione massima prevista (70. 000 euro);
f. dalla anzidetta data di verifica, in caso di esito positivo, il beneficiario è tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata sulla base del 100% dell’agevolazione massima prevista (70. 000 euro). In tal caso, al pagamento della prima rata successiva alla predetta data, l’ISMEA riconosce al beneficiario le maggiori somme fino a quel momento versate;
g. in caso di esito negativo della verifica, dalla data della verifica stessa, il beneficiario è tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata senza tenere conto dell’agevolazione prevista. In tal caso, al pagamento della prima rata successiva alla verifica, il beneficiario riconosce all’ISMEA le minori somme fino a quel momento pagate.
Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni (http://ec. Europa. Eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates. Html) e comunque non inferiore allo 0,50 per cento annuo, ai sensi dell’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dott. Alessio Ferretti |
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