L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.
CONTRATTI D’APPALTO
Responsabilità fiscale solidale:
Committente/Appaltatore/Subappaltatore
L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.
La norma esclude la responsabilità se il committente/appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i predetti versamenti “scaduti” alla data del pagamento sono stati eseguiti.
Tale documentazione può essere costituita, indifferentemente, da:
1) certificazione asseverata da professionista o CAF;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ex art. 46 DPR 445/2000.
La norma decorre dai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12/08/2012 e per i pagamenti effettuati dall’11/10/2012.
Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto; per il committente (vincolato al controllo degli adempimenti) una sanzione da € 5. 000 ad € 200. 000.
N. B. La legge Fornero (c. 31-art. 4 L. 92/2012) ha modificato e ridefinito la responsabilità solidale su profili retributivi, previdenziali e assicurativi.