Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima tipologia di immobili, dall’articolo 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR.
CONFERIMENTO DI PROPRIETà O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA
Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima tipologia di immobili, dall’articolo 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR.
Le cessioni di fabbricati strumentali, rientrano, in via generale nel regime di esenzione IVA, fatte salve alcune eccezioni, espressamente disciplinate dall’articolo 10, n. 8-ter, del D. P. R. N. 633/1972.
Ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia nel caso in cui il conferimento di beni strumentali è esente da IVA, sia nel caso in cui l’operazione è imponibile (obbligatoriamente o per opzione), trova applicazione la seguente tassazione:
TIPOLOGIA DI IMPOSTA |
IMPOSTA DOVUTA |
Imposta di registro |
Euro 168 |
Imposta ipotecaria |
3% |
Imposta catastale |
1% |
Imposta di bollo |
Euro 300 |
Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1-bis della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/1990 e art. 10, comma 1 del D. Lgs. 347/1990.
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