La tassazione dell’operazione di conferimento di proprietà o diritti reali di godimenti su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto passivo IVA l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’articolo 1 della Tariffa stessa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.
Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto IVA
La tassazione dell’operazione di conferimento di proprietà o diritti reali di godimenti su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto passivo IVA l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’articolo 1 della Tariffa stessa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.
Per tale ragione, i conferimenti di fabbricati abitativi esenti da IVA sono soggetti alla seguente tassazione:
TIPOLOGIA DI IMPOSTA |
IMPOSTA DOVUTA |
Imposta di registro |
7% |
Imposta ipotecaria |
2% |
Imposta catastale |
1% |
Imposta di bollo |
euro 300 |
Sono invece imponibili ai fini IVA, stante l’equiparazione di fatto tra i trasferimenti e i conferimenti disposta dall’articolo 4, lettera a), n. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR (art. 10, comma 1, n. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633).
i conferimenti aventi ad oggetto un fabbricato ad uso abitativo effettuati, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici dello stesso o dalle imprese che vi hanno eseguito sullo stesso, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”) ovvero quelle effettuati dalle stesse imprese anche successivamente ai cinque anni nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, si intende il momento in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero ad essere destinato al consumo. Si deve, pertanto, considerare ultimato l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto.
Inoltre, si intende ultimato anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i contratti relativi all’utilizzo degli stessi, poiché si presume che, essendo idoneo a essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o recupero completata (cfr Circolare AE 1° marzo 2007, n. 12).
Qualora al momento dell’esecuzione del conferimento, siano decorsi cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero ovvero il cedente non abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, il conferimento è esente da IVA e deve essere, pertanto, assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Nel caso in cui il conferimento sia imponibile ai fini dell’IVA, in attuazione del principio di alternatività IVA/Registro, la tassazione è la seguente:
TIPOLOGIA DI IMPOSTA |
IMPOSTA DOVUTA |
Imposta di registro |
Euro 168 |
Imposta ipotecaria |
Euro 168 |
Imposta catastale |
Euro 168 |
Imposta di bollo |
Euro 300 |
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