Sig. Ra Feng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente ad Ascoli Piceno. Sono titolare di una fabbrica che produce scarpe e accessori in pelle; purtroppo, a causa della crisi, sto attraversando un periodo poco felice dal punto di vista economico, e la mia azienda, con un ragguardevole numero di dipendenti, sta avendo delle serie difficoltà, tant’è vero che ho pensato di prendere dei provvedimenti. Prima, però, volevo consultarmi con un esperto del diritto come Lei, Avvocato Dong, per avere dei consigli più mirati.
Sig. Ra Feng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente ad Ascoli Piceno. Sono titolare di una fabbrica che produce scarpe e accessori in pelle; purtroppo, a causa della crisi, sto attraversando un periodo poco felice dal punto di vista economico, e la mia azienda, con un ragguardevole numero di dipendenti, sta avendo delle serie difficoltà, tant’è vero che ho pensato di prendere dei provvedimenti. Prima, però, volevo consultarmi con un esperto del diritto come Lei, Avvocato Dong, per avere dei consigli più mirati.
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Feng.
L’ordinamento legislativo italiano prevede diversi istituti che hanno come obiettivo quello di aiutare le imprese in difficoltà economiche. Uno di questi è il concordato preventivo.
Secondo l’articolo 160 della legge fallimentare, “L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni (. );
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.
In altri termini, con il concordato preventivo Lei, Sig. Ra Chu, è come se proponesse ai creditori un accordo con cui evita la dichiarazione di fallimento e suggerisce ai creditori modi alternativi per soddisfare le loro pretese. In tal modo, Lei eviterà che si apra nei suoi confronti una procedura di fallimento, con tutte le conseguenze negative che da questa situazione possono derivare.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi email: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com.