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mercoledì 2 Ottobre 2024

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE

I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili).  

Compensi agli amministratori di S. R. L. , S. P. A, S. S. D, A. S. D, e Società di Persone (snc, sas)  Disciplina e trattamento Fiscale Art. 95 DPR comma quinto 917/86

I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili). In entrambi i casi, in applicazione del criterio di cassa, sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati corrisposti. In alternativa, quando i compensi erogati agli amministratori sono inquadrati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, sono in quest’ultimo deducibili, in virtù dell’applicazione del criterio di cassa allargato[1].

 

Decreto Del Presidente Della Repubblica – 22/12/1986, N. 917 – Gazzetta Uff.  31/12/1986, N. 302

Articolo N. 95

Spese Per Prestazioni Di Lavoro (1) (2). TESTO POST RIFORMA

 

Art. 95 [Ex Art. 62].

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

 

2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili (3).

 

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

 

4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

 

5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’ articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico (4).

 

6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

 

(1) Il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D. Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 62.

(2) Articolo modificato dall’articolo 26, comma 9, del D. L. 2 marzo 1989, n. 69, dall’articolo 14, comma 3, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 33, comma 1, del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall’articolo 5, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, dall’articolo 1, comma 1, del D. L. 22 giugno 2000, n. 167 , dall’articolo 145, comma 98, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(3) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

(4) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

[1] Circolare Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2001 n. 58E e Circolare Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001 n. 105E

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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