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venerdì 6 Dicembre 2024

Come si registra un software, quali sono i documenti richiesti e le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright?

Con questa guida in pillole esaminiamo quali sono le forme di tutela di un software, chi può registrarlo e come e quali sono le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright, con particolare riferimento al  reato di pirateria.

I programmi per elaboratore sono tutelati dalla Legge Autore (Legge 22 Aprile 1941, N. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”.

La protezione giuridica del software può attuarsi secondo  due modalità che nella prassi sono spesso congiunte:

tutela come diritto d’autore (che richiede creatività e originalità per garantire formalmente  il  “copyright”  come “opera  dell’ingegno” )
tutela attraverso un brevetto per invenzione industriale (che richiede l’ effetto tecnico innovativo e protegge il software come “metodo” )

In sintesi, la differenza essenziale tra la tutela brevettuale e quella mediante diritto d’autore è quella per la quale il brevetto consente lo sfruttamento della creazione relativamente al suo contenuto; il diritto d’autore, invece, protegge la forma dell’espressione creativa prescindendo dal contenuto che la stessa racchiude.

Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato  istituito un idoneo Registro denominato Pubblico Registro Software che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione.

A chi spettano i diritti di autore?

I diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera spettano all’autore del software cioè a chi ha creato il programma e gli stessi  durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; nell’ipotesi in cui,l’autore sia un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.

Chi può registrare il programma e come?

La registrazione del programma è una prerogativa di chi lo ha pubblicato disponendo per la prima volta dei diritti relativi, cioè potrà essere effettuata quando l’autore riproduce il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare.

Per la procedura di registrazione occorrerà inviare alla SIAE :

•    una copia del programma registrato su disco ottico (CD ROM-  DVD non riscrivibili);

•    il modulo 349 debitamente compilato e firmato in originale contenente la richiesta/dichiarazione di registrazione di programma;

•    una descrizione del programma.

NB L’esemplare del programma depositato, non potrà comunque essere consultato da nessuno.

La responsabilità civile e penale per i trasgressori del copyright

In base alla  tutela accordata dalla legge al software, utilizzare un programma software senza licenza e/o senza rispettare le limitazioni previste nel relativo contratto costituisce una violazione del diritto d’autore in capo al titolare del software e, di conseguenza, espone l’utilizzatore a responsabilità sia civili sia penali.

La responsabilità per le violazioni del diritto d’autore è dal punto di vista civile attribuibile alla  persona – fisica o giuridica – che ha materialmente copiato, distribuito o usufruito del programma software in modo illecito e, sotto il profilo penale  con l’introduzione del decreto legislativo n. 231 del 2001, del responsabile legale di tale persona giuridica a titolo personale (quale, per esempio, l’amministratore delegato di una società per azioni, il titolare di una ditta individuale o i dirigenti di una Pubblica Amministrazione).

Quali sanzioni si applicano a chi usa un software senza licenza e/o lo commercializza   ?

Risarcimento civile: Il titolare del software può chiedere il risarcimento dei danni (danno emergente e  lucro cessante) connessi alla violazione del proprio diritto di sfruttamento commerciale del software  tutelato dal diritto d’autore;
sanzioni penali:  l’ art. 171 bis della legge 633/1941, così come introdotto dalla legge 248/2009  punisce con reclusione e multa fino a 15. 000 euro  non solo chi riproduce illecitamente software al fine di vendita, ma anche chi riproduce e utilizza software all’interno della propria organizzazione al fine di ottenere un vantaggio economico;
sanzione amministrativa: lLa legge prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria per chi acquista software non originale pari al doppio del valore di mercato del software. Legge n. 99 del 23 luglio 2009. : estende la responsabilità penale amministrativa di enti, associazioni e società, già regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, anche per i reati a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i reati per violazione di copyright previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941.

Che cos’è la “pirateria” del software?

La pirateria del software è la copia, la distribuzione o l’uso non autorizzato di software protetto da copyright abusandone senza la relativa licenza.  Può assumere le seguenti forme:

copia non autorizzata di programmi software legittimamente acquistati, talvolta denominata “pirateria dell’utente finale”;
acquisizione di accesso illegale a software protetto, denominata anche “cracking”;
riproduzione e/o distribuzione di software contraffatto o comunque non autorizzato, in genere tramite Internet.

Per richiedere la protezione legale del vostro software, se desiderate essere guidati   nella registrazione dello stesso, per la redazione dei vostri contratti di licenza e per consulenza fiscale- tributaria,

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