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mercoledì 2 Ottobre 2024

Come si paga l’imposta di registro in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali e chi deve versarla ?

Tizio, titolare di un marchio d’impresa in qualità di privato e la Srl Beta stipulano un contratto di licenza del brand.

Come si paga in tal caso l’imposta di registro e chi deve versarla?

Il caso

Tizio, operante come soggetto  privato, non titolare di redditi d’impresa, né di partita IVA e la Srl  Beta, stipulano un contratto di licenza di un marchio d’impresa, in base al quale il primo, in qualità di licenziante, attribuisce  alla seconda l’utilizzo economico dei diritti di licenza del Brand  e, in cambio, corrisponde a Tizio  royalties calcolate a percentuale sul fatturato.

Quesito

Posto che, ai fini dell’imposta di registro, il contratto di licenza andrà registrato con assoggettamento a imposta proporzionale del 3% e in termine fisso previsto ex lege (articolo 9, Tariffa – parte I del Dpr 131 del 26 aprile 1986), ci si chiede come materialmente vada assolto tale obbligo tributario e se il relativo importo debba necessariamente essere pagato dalla società licenziataria.

Per approfondimenti sulla tipologia di imposta di registro applicabile in tal caso, leggete subito la nostra guida dedicata all’imposta di registro in caso di concessione di licenza di marchio da privato!

Focus della disciplina applicabile

Per procedere correttamente e con esatta cognizione di causa al pagamento dell’imposta di registro, occorre sgombrare il campo da errori applicativi relativi alla disciplina di questo tipo di imposta e chiarire pertanto i principi che realmente ne sono alla base.

Deve pagarla sempre il licenziatario come il compratore ex articolo 1475 del codice civile?

Il principio civilistico ex articolo 1475 codice civile  pone a carico dell’acquirente il pagamento delle spese afferenti al contratto e di quelle accessorie, ricomprendendo in queste anche tutti quegli esborsi che sono collegati direttamente o indirettamente alla stipulazione, dunque anche imposta di registro. Ne consegue che il venditore che avesse dovuto corrispondere al Fisco somme di spettanza del compratore, vanterebbe successivamente il diritto di rivalersi su costui (Cass. Civ. Sez. II, 4714/77 ).

Se applicassimo per analogia questo principio anche all’ipotesi di licenza del marchio, ne deriverebbe che la società licenziataria avente causa dal privato che ha “acquistato” la licenza (ma non il marchio stesso) deve sempre e comunque provvedere  al pagamento dell’imposta di registro al 3% sul valore del negozio quindi, nell’ipotesi di inadempimento, il licenziante che eventualmente avesse pagato al suo posto, avrebbe diritto di pretendere ex post dal primo le somme corrisposte.

Spesso è stato questo l’errore che ha determinato conseguenze non previste derivanti dalla prassi commerciale relativa al versamento dell’imposta di registro.

Il principio tributario di solidarietà passiva

Focalizziamo quindi la disciplina tributaria di questo particolare tipo di imposta. In materia di imposta di registro, la responsabilità per il versamento del tributo, risulta  regolata dall’articolo 57 del DPR 131/1986 sulla base del quale, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto ed ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro i contraenti, le parti in causa, e coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere gli atti e le denunce.

Cosa dice in proposito la Cassazione Tributaria?

La stessa Corte di Cassazione Tributaria ha statuito con sentenza n°9126/2014 che l’articolo 57 DPR 131/1986, prevede una mera coobligazione solidale per la quale obbligati al pagamento dell’imposta sono le parti contraenti e, di conseguenza, l’amministrazione non è vincolata né al beneficio dell’ordine né a quello di escussione.  Quindi l’Agenzia delle Entrate potrà esigere l’adempimento totale da ambo le parti a propria scelta con possibilità di agire anche separatamente nei loro confronti.  La solidarietà, quindi, è la regola e non esistono deroghe diverse da quelle espressamente previste dal legislatore.

N. B.  Le deroghe alla regola della solidarietà riguardano atti soggetti a registrazione in caso d’uso o volontariamente (dal momento che l’obbligo di versare l’imposta grava esclusivamente su chi ha richiesto la registrazione) e chiaramente non vi rientra il caso di specie che configura un’ipotesi di atto soggetto a registrazione in termine fisso.

Soluzione

Quindi, ridimensioniamo il problema alla luce di questo principio, peraltro anche confermato dalla Suprema Corte, senza fare confusioni di sorta  ma comprendendo  ciò che può realmente accadere nelle ipotesi di inadempimento rispetto al versamento di questo tipo di imposta: anche se l’imposta di registro sia posta all’interno di una clausola contrattuale a carico della società licenziataria Beta,  così come da prassi commerciale, nell’ipotesi di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Agenzia delle Entrate potrà esigere l’assolvimento totale e solidale nei confronti  di entrambe le parti oppure, indifferentemente, senza vincolo della preventiva escussione del licenziatario, anche dal licenziante Tizio.

Come versare l’imposta di registro sulla licenza del marchio

Le modalità alternative di versamento sono due:

con il modello F24 “Elementi identificativi”, che deve essere presentato nel caso  in cui a versarlo sia la società Beta  (titolare di partita IVA), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o per mezzo di intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. Nel caso in cui la prima sia inadempiente, data la “responsabilità solidale” per questo tipo di imposta potrà essere chiamato a pagarla  Tizio soggetto privato  (non titolare di partita IVA)  attraverso  presentazione del modello anche presso banche o uffici postali;
richiedendo all’Ufficio delle Entrate l’addebito dell’importo sul proprio conto corrente, utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente, disponibile anche on-line.

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