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venerdì 6 Dicembre 2024

Come si attiva il nuovo reclamo/ mediazione contro gli atti di accertamento, cartelle esattoriali, fermo amministrativo, ipoteca, atti catastali e degli Enti locali e come si redige il ricorso?

Con questa guida pratica illustriamo come dal 2016 va  presentato il nuovo reclamo/mediazione, quali altri atti vanno impugnati con questo strumento e come può concludersi il relativo procedimento amministrativo sia in caso di esito positivo che negativo , indicando il contenuto del  ricorso utile a tal fine.  

Come funziona il reclamo/mediazione?

Come noto, in una prospettiva di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso, per i contenziosi  tributari  “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 è stato previsto lo strumento della mediazione tributaria introdotta dall’articolo 39 comma 9 della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione  del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992.

Successivamente, dal 1° gennaio 2016 , con l’art. 9, c. 1, lett. L), del decreto legislativo n. 156 del 2015 sono state previste le seguenti novità:

una volta accertato che l’atto notificato rientra tra quelli reclamabili, si dovrà proporre direttamente ricorso, senza più necessità d’inviare l’istanza di reclamo-mediazione:  con la proposizione del ricorso, infatti  si aprirà automaticamente una nuova fase amministrativa, che si potrà concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente ed Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, ecc. ). La mediazione tributaria è stata resa  applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, oltre agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012, anche alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016)

In sintesi, per attivare la nuova procedura del reclamo-mediazione è necessaria la presentazione di un ricorso, che “produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa” (nuovo articolo 17-bis del Dlgs 546/1992). Pertanto:

il reclamo scatta automaticamente con il ricorso;
la mediazione è facoltativa e deve essere espressamente richiesta dal contribuente sempre attraverso il ricorso.  

La fase amministrativa durerà 90 giorni durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

NB Il vantaggio per i contribuente relativo all’utilizzo di questo strumento tributario  è quella di evitare l’istaurazione di un contenzioso con  l’ottenimento di una sensibile riduzione dell’accertato nell’ipotesi in cui la mediazione abbia  esito positivo.

Quali sono gli atti reclamabili?

Potranno essere oggetto del procedimento di reclamo-mediazione  i seguenti atti, purché di valore inferiore a 20. 000 Euro:

avviso di accertamento;
avviso di liquidazione ;
provvedimento che irroga le sanzioni;
ruolo;
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
ogni altro atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Come si determina il valore della controversia?

Tale valore va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Come si redige il ricorso?

Il ricorso dovrà contenere:

i dati ed il domicilio del contribuente (ivi compreso l’indirizzo Pec);
i dati ed il domicilio del difensore eventualmente nominato (compreso l’indirizzo Pec), assieme alla relativa Procura speciale;
gli esatti riferimenti dell’atto impugnato (ente che ha emesso l’atto, numero di protocollo, data della notifica ed ulteriori eventuali specifiche);
le motivazioni dell’illegittimità della pretesa dell’Ente impositore;
le richieste del contribuente (ad esempio l’annullamento dell’atto);
il valore della lite (che dovrà essere inferiore a 20. 000 Euro, perché possa essere esperita la fase del reclamo-mediazione); nel valore non rilevano eventuali somme a titolo di sanzioni e interessi;
Al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

NB come sopra precisato, la formulazione di una proposta di mediazione è facoltativa dal 2016; qualora la si voglia presentare, essa dovrà contenere gli stessi dati elencati per quanto concerne il ricorso, insieme ad  una proposta di rideterminazione della pretesa, nonché all’indicazione della disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Come si notifica il ricorso?

L’atto contenente sia il ricorso che, eventualmente, l’istanza di mediazione,  deve essere notificato alla Direzione regionale o provinciale, al Centro operativo, o all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, o, ancora, al diverso Ente pubblico che ha emanato l’atto.

Il termine per la notifica del ricorso, che va proposto, in primo grado, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato: una volta notificato all’Ente che ha emanato l’atto, si aprirà automaticamente la fase amministrativa relativa al reclamo-mediazione, della durata di 90 giorni, nella quale, come già detto, sono automaticamente sospesi i termini di pagamento e riscossione.

NB la differenza sostanziale rispetto al funzionamento della mediazione ante 2016 è quella per la quale  prima  era l’istanza di reclamo-mediazione a “trasformarsi” in ricorso, attualmente invece  è il ricorso stesso a fare “le veci” del reclamo, ed eventualmente della mediazione.

Come può concludersi il procedimento di mediazione tributaria?

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi:

col totale accoglimento delle richieste del contribuente e l’annullamento dell’atto;
con l’accoglimento della proposta di mediazione: in questo caso, il contribuente pagherà le sanzioni nella misura del 35% del minimo edittale, e non più del 40%;
senza l’accoglimento né del reclamo, né della mediazione.

Attenzione: l’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24 e in caso si opti per la dilazione, il pagamento può avvenire sino ad un massimo di otto rate trimestrali (16 rate per gli importi oltre 50. 000 Euro)

Quando scatta la costituzione in giudizio?

Se la fase amministrativa  non si conclude con l’accoglimento delle richieste del contribuente, o con la mediazione, entro 30 giorni dal termine della procedura, il contribuente deve costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

All’atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.

Ai ricorsi tributari si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

Conciliazione giudiziale

La presentazione di una precedente istanza di mediazione non è più preclusiva della la possibilità di addivenire ad una conciliazione anche durante il giudizio sia in  udienza che fuori udienza, con  diritto al dimezzamento delle sanzioni.

NB il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).

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