Quesito
Se la fattura è stata emessa in violazione del regime di inversione contabile, senza aver assolto al pagamento dell’IVA oppure avendovi provveduto, com’è possibile rimediare?
Sommario
Risposta
Il contribuente potrà ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso con le seguenti modalità contenenti le istruzioni pratiche per pagare tramite modello F24:
1) ravvedimento per omessa o ritardata fatturazione Reverse Charge e di mancata o ritardata registrazione delle operazioni soggette a inversione contabile: in questo caso il cedente/prestatore al posto di scontare una sanzione che va da 5% al 10% dei corrispettivi potrà sanare l’omessa fattura Reverse Charge o la sua ritardata emissione con il ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: la sanzione sarà ridotta a 1/8 del 5% del corrispettivo, con minimo di € 64 ed andrà pagata tramite modello F24 e codice tributo 8904 “sanzioni in materia di IVA” indicando l’anno in cui è avvenuta l’irregolarità.
N. B. Il cessionario/committente oltre alla sanzione ridotta deve provvedere all’emissione e registrazione della fattura omessa;
2) ravvedimento per omesso Reverse Charge senza assolvimento IVA: si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/committente, nonostante abbia ricevuto la regolare fattura in Reverse Charge, non versi l’IVA esponendosi ad una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di € 258. Ricorrendo al ravvedimento operoso Reverse Charge, dovrà integrare la fattura con l’importo dell’IVA dovuta ed omessa, registrando la stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti provvedendo a pagare la sanzione ridotta a 1/8 del minimo, pari ad € 32 da assolvere tramite modello F24 e codice 8904, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
3) ravvedimento per omesso Reverse Charge con assolvimento dell’IVA: se il prestatore applica e assolve all’imposta in fattura, ma non riporta l’applicazione del Reverse Charge, dovrebbe scontare una sanzione pari al 3% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 258 salvo che provveda al ravvedimento operoso con le seguenti modalità:
il prestatore entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un documento in duplice copia contenente l’indicazione dell’imponibile, aliquota e IVA corrispondente;
dovrà provvedere all’annotazione nei registri acquisti e vendite e al versamento dell’IVA dovuta;
a tali condizioni pagherà una sanzione ridotta a 1/8 del 3%.
In sintesi:
il ravvedimento operoso è quello strumento che consente di sanare le irregolarità commesse in sede di emissione di fatture soggette all’obbligo di Reverse Charge e consente di scontare una sanzione alleggerita rispetto a quella che dovrebbe ordinariamente applicarsi, a condizione che il richiedente:
1) integri la fattura;
2) provveda alla doppia registrazione (sia nel registro delle fatture acquisti che in quello delle fatture emesse);
3) paghi nei termini con F24 la sanzione ridotta.
Attenzione: per evitare di incorrere in qualsivoglia tipo di sanzione e sobbarcarsi onerosi esborsi, è fondamentale, a monte, emettere correttamente la fattura in Reverse Charge.