Con il d. Lgs. N. 149 del 14 settembre 2015 è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (ndr. Di seguito indicato come INL), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL con il fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
Con il d. Lgs. N. 149 del 14 settembre 2015 è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (ndr. Di seguito indicato come INL), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL con il fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
Tale decreto legislativo ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. N. 124/2004 e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che riguardano la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzioni e gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale.
Con lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha comunicato istruzioni operative sulle novità nelle modalità di trattazione dei ricorsi amministrativi a seguito delle modifiche normative sopra indicate.
In particolare, l’INL ha specificato che dal 1 gennaio 2017 non sarà possibile esperire ricorso amministrativo avverso le ordinanze ingiunzioni emesse in base all’art. 18 della Legge n. 689/1981 in quanto, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 11 del D. Lgs. N. 149 del 2015, i ricorsi ex art. 16 D. Lgs. N. 124/2004 avranno ad oggetto solo “gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.
Tali ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla notifica degli atti di accertamento e sono decisi entro i successivi 60 giorni.
Anche con riferimento ai ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro previsti all’art. 17 del D. Lgs. N. 124/2004, dal 1 gennaio 2017, non è più possibile impugnare le ordinanze ingiunzioni riguardanti la sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro ma, per queste stesse censure, unicamente gli atti di accertamento dell’INL e gli atti adottati dal personale ispettivo proveniente dagli istituti previdenziali.
Tali ricorsi vanno inoltrati al Comitato per i rapporti di lavoro, costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e sono decisi nei successivi 90 giorni dal ricevimento. Il decorso inutile di tale tempo determina silenzio rigetto.
Avv. Giovanni Di Corrado
Consulente del Lavoro