18.7 C
Rome
mercoledì 2 Ottobre 2024

Come proporre i nuovi ricorsi amministrativi in materia del lavoro

Con il d. Lgs. N. 149 del 14 settembre 2015 è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (ndr. Di seguito indicato come INL), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL con il fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Con il d. Lgs. N. 149 del 14 settembre 2015 è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (ndr. Di seguito indicato come INL), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL con il fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Tale decreto legislativo ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. N. 124/2004 e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che riguardano la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzioni e gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale.

Con lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha comunicato istruzioni operative sulle novità nelle modalità di trattazione dei ricorsi amministrativi a seguito delle modifiche normative sopra indicate.

In particolare, l’INL ha specificato che dal 1 gennaio 2017 non sarà possibile esperire ricorso amministrativo avverso le ordinanze ingiunzioni emesse in base all’art. 18 della Legge n. 689/1981 in quanto, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 11 del D. Lgs. N. 149 del 2015, i ricorsi ex art. 16 D. Lgs. N. 124/2004 avranno ad oggetto solo “gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.

Tali ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla notifica degli atti di accertamento e sono decisi entro i successivi 60 giorni.

Anche con riferimento ai ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro previsti all’art. 17 del D. Lgs. N. 124/2004, dal 1 gennaio 2017, non è più possibile impugnare le ordinanze ingiunzioni riguardanti la sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro ma, per queste stesse censure, unicamente gli atti di accertamento dell’INL e gli atti adottati dal personale ispettivo proveniente dagli istituti previdenziali.

Tali ricorsi vanno inoltrati al Comitato per i rapporti di lavoro, costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e sono decisi nei successivi 90 giorni dal ricevimento. Il decorso inutile di tale tempo determina silenzio rigetto.

 

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del Lavoro

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!