“Split” significa etimologicamente “spaccare/rompere” e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione dei pagamenti. Con questa guida operativa illustriamo in pratica come funziona questo meccanismo fiscale “rivoluzionario” con le istruzioni contabili/fiscali da osservare e le novità contenute nel DEF (documento di Economia e Finanza) 2017 in punto di proroga ed estensione applicativa dello Split Payment.
Lo Split Payment introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è una rivoluzione nel mondo del valore aggiunto: Split significa etimologicamente “spaccare/rompere” e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione dei pagamenti: in sostanza il fornitore della pubblica amministrazione emette fattura senza incassare l’IVA, che viene versata al fisco direttamente dalla pubblica amministrazione: in pratica tutti i fornitori della pubblica amministrazione, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di IVA, incasseranno solo l’imponibile.
L’operazione sarà quindi finanziariamente scandita in due fasi:
in un primo momento la PA (cessionaria o committente) versa l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato;
successivamente, la stessa PA, verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore.
Si attua così la scissione tra:
a) il pagamento del corrispettivo;
b) il pagamento della relativa imposta.
Istruzioni contabili/fiscali
Attenzione:
A) I fornitori soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello Split Payment:
devono emettere la fattura avendo, però, cura di riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”;
sono inoltre tenuti ad annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi, senza però computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.
B) le Pubbliche Amministrazioni, non soggetti passivi IVA, destinatarie di fatture che riportano l’annotazione “scissione dei pagamenti” sono tenute, in luogo dei loro fornitori, a versare l’IVA all’Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale la stessa è diventata esigibile.
Operazioni escluse dalla “scissione IVA”
L’applicazione dello Split Payment è attualmente esclusa per:
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge o inversione contabile);
le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
le operazioni con riferimento alle quali l’IVA non viene separatamente indicata in fattura;
N. B. Bruxelles ha autorizzato l’Italia ad utilizzare lo split payment fino al 31 dicembre 2017.
DEF 2017: proroga ed estensione anche alle quotate
Con la manovra correttiva contenuta nel DEF 2017 (documento di economia e Finanza) il Governo chiede la proroga fino al 31 dicembre 2020 e lo Split Payment viene esteso oltre che a tutte le PA, alle società controllate e alle società quotate che attualmente pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali ed alle operazioni poste in essere dai professionisti.
In particolare, per effetto dell’ampliamento, rientrano dello Split Payment:
tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;
le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti).
Attenzione: tali novità troveranno applicazione con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1°luglio 2017.
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