Come funziona la fatturazione nelle transazioni commerciali di Dropshipping e in caso di classico E-Commerce? Come si applica l’Iva in caso di triangolazioni extra UE ad esempio nei rapporti con la Cina? La guida operativa e il caso pratico con tutte le risposte.
Il contratto di Dropshipping sotto il profilo fiscale rientra nella categoria dell’E-commerce quindi occorre rispettare la stessa normativa prevista per la seconda.
Come si fa la fatturazione?
La modalità di fatturazione delle operazioni nel Dropshipping sono le medesime che si applicherebbero ad un classico negozio di E-commerce online, quindi le dinamiche saranno le seguenti:
a) Il venditore – Marketer
riceverà fattura per i prodotti dal Dropshipper ( fornitore);
registrerà l’operazione nel proprio registro acquisti;
annoterà le vendite tra i corrispettivi;
emetterà fattura qualora venga richiesta.
NB occorre evidenziare che, nell’ipotesi di vendita per corrispondenza o via internet (nel caso di vendita di prodotti fisici e non digitali come e-book) non è obbligatorio emettere ricevuta fiscale o scontrino, essendo sufficiente annotare i corrispettivi nell’apposito registro, oppure emettere fattura su domanda.
b) il Dropshipper (cioè il fornitore dei beni che gestisce il magazzino fisico):
emetterà fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce;
allo stesso tempo annoterà nel registro vendite o nei corrispettivi, gli importi delle vendite effettuate on-line.
Esempio pratico di fatturazione
Caso pratico
Ipotizziamo che una società italiana “I” stipuli un contratto di dropshipping con una società cinese “C”, che quindi gestirà il magazzino fisico e si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana.
Ipotizziamo che il marketer italiano abbia acquisito come cliente una società francese “F” e trasmetta il relativo ordine alla società cinese la quale provvederà all’imballaggio e alla spedizione della merce in Francia.
Analisi dell’operazione economica
Il caso in specie costituisce una “operazione triangolare Iva“ in quanto eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, per la quale per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni: quindi due trasferimenti giuridici in un unica traslazione fisica
In particolare si tratta tecnicamente di triangolazione extracomunitaria perché nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea ( la Cina) mentre gli altri due soggetti ( Italia e Francia) risiedono in un paese comunitario.
NB L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori che intervengono nella transazione
Attenzione E’ fondamentale, quindi, ai fini della corretta “chiusura” della triangolazione, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente (società cinese dropshopper) al cessionario o destinatario finale (società francese cliente), senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il marketer cioè venditore proprietario del sito di E-commerce).
Soluzione
Riguardo gli obblighi di fatturazione, la società italiana venditrice (e procacciatrice del cliente)
non realizzerà un’operazione intracomunitaria in quanto la merce non proviene da uno Stato membro;
né compie una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72), poiché la merce non è comunitaria.
Da un punto di vista Iva:
La società italiana “I” realizza un’operazione “fuori campo Iva“, ed è tenuta ad emettere una fattura alla società cliente francese “F”, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72, poiché la merce è situata al di fuori dello Stato.
Sarà, quindi, il soggetto francese ad assolvere l’Iva all’atto dell’importazione della merce.
La società italiana marketer riceverà poi la fattura dal fornitore cinese dropshipper che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini Iva in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese.
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