Un libero professionista che opera con il codice attività 960909 “Altre attività di servizi alla persona” e possiede la qualifica di massaggiatore sportivo terapeutico, gode dell’esenzione IVA sulle fatture emesse ai clienti?
Quesito
Un libero professionista che opera con il codice attività 960909 “Altre attività di servizi alla persona” ed ha la qualifica di massaggiatore sportivo terapeutico, gode dell’esenzione IVA sulle fatture emesse ai clienti?
Analisi della normativa applicabile
Il comma 18 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, ammette in esenzione anche le attività sanitarie soggette a vigilanza ex articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie. L’articolo 99 a sua volta prevede che è soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ricomprendendo tra queste anche gli infermieri abilitati o autorizzati, i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori.
Tuttavia, occorre evidenziare che le prestazioni di massofisioterapia, anche se rese sulla base di un titolo professionale abilitativo specifico, non rientrano fra quelle aventi natura sanitaria o di cura, menzionate nell’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972. Ciò implica di conseguenza che le stesse non godono del regime di esenzione da IVA. In senso conforme si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 14 aprile 2007, in risposta a una istanza d’interpello di un contribuente, fondata sull’interpretazione dell’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972.
Tale norma, come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, si limita infatti a considerare esenti da IVA le «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze», di fatto caratterizzando l’esenzione solo sotto il profilo soggettivo (cioè di chi esegue la prestazione).
Occorre tuttavia sottolineare che l’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972 fa innanzitutto riferimento all’articolo 99 del “vecchio” testo unico delle leggi sanitarie (approvato con il regio decreto 1265 del 27 luglio 1934). Tale disposizione prevede che sia soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. è soggetto a vigilanza, inoltre, l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, intendendo per tali le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Per beneficiare dell’esenzione da IVA, quindi, la prestazione deve avere carattere oggettivamente e soggettivamente sanitario.
Soluzione
Nel caso di specie, le prestazioni rese dal massaggiatore professionale non saranno sottratte all’Imposta sul valore aggiunto ma andranno fatturate:
a) in regime ordinario con applicazione IVA nella misura fissa del 22%
b) in regime forfettario, applicandosi l’aliquota agevolata unica del 15%, la fattura:
dovrà contenere tutti i dati indicati nell’articolo 21 del DPR n. 633/1972;
non dovrà esporre l’IVA (operazione non soggetta ad IVA);
dovrà contenere la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” per indicare che chi emette fattura beneficia del nuovo regime forfettario;
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