Con questa guida pratica, illustriamo caratteri e vantaggi di un Brand di qualità che vi consentirà di fare affari in tutto l’ambito territoriale dell’Unione Europea: il Marchio Collettivo Europeo, esaminando anche la relativa registrazione semplificata e i costi ridotti con il deposito on line.
Con questa guida pratica, illustriamo caratteri e vantaggi di un Brand di qualità che vi consentirà di fare affari in tutto l’ambito territoriale dell’Unione Europea: il Marchio Collettivo Europeo, esaminando anche la relativa registrazione semplificata e il costo ridotto con il deposito on line.
Tipologie di registrazione territoriale del marchio
In primis, occorre evidenziare una tripartizione relativa alla registrazione del marchio, distinguendo le diverse aree territoriali all’interno delle quali farlo circolare, “spenderlo” commercialmente, godendo della relativa tutela giuridica e impedendo a terzi di farne uso abusivamente.
• Registrazione Nazionale
Questa registrazione attribuisce il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in quel dato Stato all’interno del quale è stato perfezionato l’iter di registrazione. Dunque, se l’istanza di registrazione del marchio è presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si otterrà il diritto esclusivo in Italia e soltanto in Italia.
• Registrazione nell’Unione Europea
Se si richiede la registrazione del marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna), si otterrà il diritto a tutelare il proprio marchio europeo in tutti e 28 i Paesi dell’Unione Europea.
• Registrazione Internazionale
Se si richiede la registrazione del marchio attraverso la procedura internazionale, sarà possibile con un’unica procedura amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO), registrare lo stesso marchio in uno o più dei 97 Paesi aderenti all’Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid).
Cos’è il Marchio Collettivo Europeo (Marchio Collettivo UE)?
Costituisce marchio collettivo dell’Unione europea (marchio collettivo UE) quel tipo specifico di marchio dell’Unione europea che, in base all’articolo 66, paragrafo 1, RMUE (Regolamento marchio Unione Europea), si propone di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese che non appartengono all’associazione.
Un marchio collettivo UE qualifica l’origine commerciale di alcuni prodotti e servizi e solitamente è utilizzato dalle imprese, insieme al rispettivo marchio individuale, per indicare e informare il consumatore che esse appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzarlo.
I marchi collettivi UE, a differenza nei marchi collettivi nazionali, possono essere richiesti solo da associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché da persone giuridiche di diritto pubblico.
Vantaggi del Marchio Collettivo Europeo nelle relazioni commerciali:
Il marchio collettivo europeo, consente di potenziare esponenzialmente gli effetti attrattivi sul mercato propri di una marchio collettivo nazionale, con plurimi vantaggi in termini di costi e procedure burocratiche.
Il marchio collettivo U. E. Come sopra indicato, è un marchio registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna), conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti che lo disciplinano.
Esso presenta la peculiarità di proiettare la sua validità in tutto il territorio dell’Unione europea, (annullando la limitazione della portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri).
Ad ogni successivo allargamento dell’U. E. , ogni marchio dell’Unione europea registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di formalità o di pagare ulteriori tasse.
Cosa accade se la domanda di registrazione del Marchio Collettivo UE viene rifiutata?
Nel caso di rifiuto alla registrazione, è possibile chiederne la conversione in singole domande nazionali nei Paesi in cui non risultano impedimenti alla sua registrazione.
Come qualsiasi marchio, anche il marchio U. E. Deve rispondere a determinati requisiti quali la novità, la capacità distintiva, la liceità ecc. (si veda l’articolo 7 del Regolamento (UE) 2015/2424) che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali.
Com’è la procedura di registrazione?
Il sistema prevede un iter di registrazione semplificato, che consiste in:
– un’unica domanda;
– un’unica lingua procedurale;
– un unico centro amministrativo;
– un unico fascicolo da gestire;
– un’unica tassa da pagare.
Il marchio dell’Unione Europea, come quello nazionale, è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.
Il regolamento d’uso dei Marchi Collettivi UE
L’Articolo 67 del Regolamento comunitario 2424/ 2015, prescrive anche per il marchio collettivo UE la necessità di un regolamento d’uso con facoltà di presentarlo entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di registrazione.
Contenuto necessario del regolamento d’uso UE:
1) Condizioni di ammissione e di permanenza nell’associazione;
2) Eventuali condizioni di utilizzazione del marchio collettivo;
3) “Porta aperta” all’ammissione di “persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione”.
Risparmio con il Marchio Collettivo UE depositato online
ATTENZIONE: in caso di deposito di un marchio collettivo online, si può ottenere una riduzione della tassa di base con un risparmio di € 300. Infatti, la tassa di base per un marchio collettivo UE depositato utilizzando il modulo in formato cartaceo (per posta/via fax) è di € 1. 800, mentre la tassa di base per un marchio collettivo UE depositato online è di € 1. 500.
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