La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l’annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l’annullamento in via
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amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.
Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia
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La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l’annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l’annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.
Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia (o notificato da altro ente di riscossione) è illegittimo, il contribuente può fare una semplice istanza di sgravio in autotutela e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.
Il principio trova fondamenta giuridiche proprio nella richiamata Legge n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità per il 2013), la quale disciplina che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza. Al fine di comprendere meglio la portata della norma, l’articolo 1, comma 537, della legge n. 228 del 2012 prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.
A seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente di accertamento, quello cioè che vanta il credito e che ha notificato l’atto prodromico da cui è scaturita l’iscrizione al ruolo e la successiva cartella esattoriale.
Il passo successivo, è quello in cui la norma disciplina gli effetti derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 della Legge n. 212 del 2012 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.
Orientamento Giurisprudenziale recente e Massima
Su tale indirizzo sono allineati sia i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5667 del 2015, che quelli della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 1955 del 2015, con cui hanno stabilito che “nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria… un passo importante per la tutela del diritto del contribuente, inoltro dalla lettura delle richiamate sentenze è facile ricostruire una sorta di iter che deve essere attuato e monitorato:
1) il debitore inoltra l’istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione;
2) il concessionario trasmette l’istanza all’ente creditore (ente di accertamento), il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati al debitore.
La mancata comunicazione da parte dell’ente di accertamento dei “risultati al debitore”, per la quale è previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, ha l’effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto.
Crediti illegittimi: le cartelle esattoriali devono essere esigibili
In altri termini, l’Ente di Riscossione (Equitalia, Soget, Riscossione Sicilia etc. ) tra i propri diritti/doveri correlati a tutto il processo di riscossione e in particolare relativamente alla fase iniziale dello stesso, ha quello di ricevere un elenco di crediti (“il ruolo”) certi, liquidi ed esigibili, ovvero fatti validamente valere nei confronti del debitore – ha l’obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che lo porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili. In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti ed a tal fine illegittimi.
Comportamento dell’ente di riscossione
Nonostante il disposto della Legge di stabilità e l’orientamento giurisprudenziale ivi descritto, l’annullamento in autotutela da parte dell’agenzia della riscossione, non ha avuto e non ha a tutt’oggi l’esito sperato dal Legislatore. Infatti, nonostante il deposito delle istanze in autotutela gli enti di riscossione (Soget, Riscossione Sicilia, Equitalia, etc. ) hanno posto in essere ugualmente ed ostinatamente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo. Questo è quanto è avvenuto anche ad un imprenditore (cfr la richiamata nella sentenza n. 5667 del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano), il quale, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l’annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come disciplinato dalla legge di stabilità), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia!
L’imprenditore ha proceduto nei tempi utili (90 giorni dalla notifica! ) con l’opposizione dell’atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l’illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228 del 2012 e la Commissione Tributaria gli ha dato ragione.
La riflessione è duplice:
A. l’agente della riscossione non è competente a disporre l’annullamento delle poste iscritte a ruolo, il diritto spetta esclusivamente all’ente di accertamento (quello che vanta il credito, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, l’Inail, etc. ), in tal senso la richiamata norma è cristallina, il comma 539 della Legge n. 228 del 2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni indicate e ottenere, “in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi”, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell’ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di “mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.
La prima riflessione risiede nel fatto che le inefficienze legate al flusso informativo della pubblica amministrazione (basti pensare alla “fluidità” di dialogo tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia) possono ritorcersi contro la p. A. Stessa ed essere elemento a favore del contribuente per ottenere all’annullamento del debito.
Seconda riflessione risiede nel fatto che l’ostinazione del funzionario o dell’Ufficio Legale, sia dell’ente di accertamento che di riscossione, che dovessero ricorrere contro il contribuente deve essere sanzionata con condanna a “lite temeraria” da parte dei giudici, su richiesta del contribuente stesso.
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