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venerdì 6 Dicembre 2024

Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell’imposta sostitutiva e documentazione necessaria

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017,produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). Cosa fare per aderire all’opzione 2017 e non decadere dai bonus fiscali? La guida pratica.

La rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017, produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86).

Condizioni di accesso al beneficio fiscale

Per poter godere dei fortissimi benefits fiscali dell’affrancamento di quote societarie, il contribuente dovrà:

possedere la partecipazione a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2017;

redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;

versare, in sede dichiarativa, l’imposta sostitutiva con aliquota all’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate).

Come versare l’imposta sostitutiva

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato alternativamente :

in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017), pagandola per intero ed evitando gli interessi;

in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017, con applicazione alle successive degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Il codice tributo per il versamento con modello F24 è sempre l’8055.

Indicazione dell’opzione in UNICO

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni dovranno essere indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione

Questo significa che, riguardo alle plusvalenze maturate nel 2017, l’indicazione avverrà nel modello UNICO 2018 relativo al periodo d’imposta 2017

Cosa accade in caso di omessa indicazione in UNICO?

L’omessa indicazione nel Modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata integra una violazione formale con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. N. 471/1997, salvi gli effetti della rideterminazione (circolare dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E).

Quali documenti conservare

Il contribuente per fruire concretamente dell’opzione agevolativa dovrà conservare, unitamente alla perizia:

i dati identificativi dell’estensore della perizia;

il codice fiscale della società periziata;

le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva.

NB La perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere esibite o trasmesse.

Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d’imposta, contattateci al numero verde 800192752

Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali.

Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente.

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