La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 26/10/2011 Circolare n. 138 OGGETTO: Diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione. Sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234.
SOMMARIO: 1. Premessa 2. Istruzioni operativa
Premessa
La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime – laddove esse non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione – pertanto, hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 27-7-2011). Tale decisione riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Si forniscono di seguito le istruzioni operative in attuazione di quanto in premessa. – Per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere. L’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. A tal fine è in corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso le modalità telematiche – direttamente da cittadino tramite WEB, Contact center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto – affinché consentano di manifestare la suddetta opzione avente valore di domanda amministrativa. Nelle more l’opzione in argomento sarà esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura INPS territorialmente competente. – Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità. – In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. – I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione. Con l’occasione si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. La statuizione della Consulta non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.