Con la presente circolare sono delineati gli aspetti relativi all’ iter procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti accertamenti hanno sul rapporto di lavoro.
Direzione Centrale Risorse Umane
Roma, 14/12/2011
Circolare n. 153
OGGETTO: Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto.
Premessa
Con la presente circolare sono delineati gli aspetti relativi all’ iter procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti accertamenti hanno sul rapporto di lavoro.
A seguito dell’evoluzione normativa in materia di inabilità – legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”); decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997 n. 187 (“Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della legge 8. 8. 1995, n° 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria”); d. P. R 29 ottobre 2001, n. 461 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizionedel comitato per le pensioni privilegiate); decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute del 12 febbraio 2004 (“Criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del d. P. R 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita’ di svolgimento dei lavori”) – si devono intendere superate le disposizioni contenute nella circolare n. 63/84, relativamente alle procedure di verifica sanitaria per l’accertamento dello stato di inabilità dei dipendenti dell’Istituto.
Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il dipendente che si trova in stato di malattia protratta o ritenga di trovarsi, per infermità fisica o mentale non dipendente da causa di servizio, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può presentare domanda per il conseguimento della pensione ordinaria di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamentata dal decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997 n. 187.
Requisiti
La citata legge n. 335/1995, all’art. 2 comma 12, individua i seguenti requisiti soggettivi ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria:
anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio
precedente la data di presentazione della domanda; risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio (in caso di dipendenza da causa di servizio si applicano le norme relative alla pensionistica privilegiata); riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa delle suddette infermità;
Accertamenti sanitari
La legge n. 335/1995, oltre ad individuare i requisiti soggettivi per la richiesta di pensione di inabilità da parte dei dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria, prevede, all’art. 12, comma 2, ultimo periodo, che “per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.
Al riguardo, l’art. 9 del d. P. R. N. 461/2001 individua una pluralità di organismi di accertamento sanitario e demanda ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare agli stessi.
Il menzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute del 12 febbraio 2004, le cui disposizioni trovano applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti di cui all’art. 1, comma 2, del d. Lgs. N. 165/2001, stabilisce, all’art. 3, che nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e quelli per il riconoscimento della inidoneità o di altre forme di inabilità, sono effettuati dalla Commissione medica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente.
Istruttoria
Per quanto sopra esposto, l’iter procedurale che deve essere seguito per l’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, è quello di seguito esplicitato.
Il dipendente interessato deve presentare domanda di pensione di inabilità alla sede Inps territorialmente competente, individuata in relazione alla residenza del richiedente stesso, utilizzando, nelle more del rilascio della procedura informatica per la trasmissione telematica della domanda e del certificato, il modello AP76 (all. 1), disponibile sulla Intranet – Utilità – Modulistica on line, che comprende anche una parte relativa alla certificazione delle condizioni sanitarie del soggetto – mod. SS3 “certificato medico” (all. 2) – che deve essere redatta dal medico curante e presentata in busta chiusa.
La sede Inps competente, dopo aver verificato la posizione assicurativa del dipendente e, quindi, la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti dalle vigenti disposizioni, trasmette la documentazione sanitaria (mod. SS3 “certificato medico”) presentata dall’istante all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, individuata in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente, con la richiesta volta ad ottenere esclusivamente un giudizio di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
In assenza del requisito contributivo previsto, la sede ricevente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre gli accertamenti sanitari.
Nel corso degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica istituita pressola Asl, l’interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, nei limiti previsti dall’art. 5, commi 5 e 6, del citato decreto del Ministero del tesoro n. 187/97 e, pertanto, con la sola possibilità di formulare osservazioni e chiederne la trascrizione a verbale.
Il verbale di giudizio medico, attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, trasmesso dalla Asl alla sede Inps richiedente, è da quest’ultima inoltrato alla sede di servizio dell’interessato, qualora diversa, e alla Direzione generale – Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso, che cura gli adempimenti relativi alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è trasmesso al dipendente ed alla sede di servizio dello stesso.
Nel periodo che intercorre tra la data di emissione del verbale di riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa; tale circostanza deve essere appositamente comunicata al dipendente, a cura del responsabile della struttura di appartenenza.
In tale periodo, l’assenza dal servizio deve essere giustificata in procedura SAP, rilevazione presenze, con il codice “INAB” ed il relativo trattamento economico deve corrispondere a quello in godimento al momento dell’ accertamento dello stato di inabilità. Detto trattamento, in relazione al periodo di comporto malattia del dipendente, può corrispondere al 100%, al 90% o al 50% della retribuzione, secondo le regole dettate dall’art. 21, comma 7, del CCNL del comparto del personale degli enti non economici, quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 6 luglio 1995.
La prestazione pensionistica di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la commissione medica costituita presso l’ASL non riconosca al dipendente uno stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la sede Inps che ha ricevuto la domanda di pensione di inabilità la respinge con provvedimento motivato di diniego.