Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto, le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato, e conferimento di azienda, dall’altro, sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario, al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore convenienza fiscale.
Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto, le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato, e conferimento di azienda, dall’altro, sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario, al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore convenienza fiscale.
Differenza sostanziale dal punto di vista contrattuale – commerciale:
con la vendita (cessione), l’imprenditore fuoriesce dalla vita dell’azienda ceduta monetizzandone il valore, essendo il corrispettivo rappresentato da una somma di denaro;
con il conferimento, di fatto, sebbene l’originario titolare abbia proceduto (anche qui) al trasferimento dell’attività produttiva, lo stesso prosegue nell’iniziativa imprenditoriale in forma diversa, in quanto apporta l’azienda in una società ottenendone in cambio una partecipazione (quote o azioni).
Differenze fiscali :
la cessione genera plusvalenze tassabili;
il conferimento si qualifica come operazione fiscalmente neutra;
NB nessuna delle due produce valore aggiunto imponibile quindi non sarà dovuto il pagamento dell’IVA. Inoltre, la cessione è assoggettata ad imposta di registro proporzionale invece il conferimento sconta la medesima imposta in misura fissa
Tabelle di riepilogo con differenze e adempimenti tributari
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Cessione di azienda |
Conferimento di azienda |
Corrispettivo |
Somma di denaro |
Partecipazioni al capitale |
Imposte dirette |
Plusvalenze tassabili |
Plusvalenze non imponibili |
Iva |
Non dovuta |
Non dovuta |
Imposta di registro |
Proporzionale con aliquote a scaglioni |
In misura fissa : € 200 |
Avviamento |
Alla cessionaria sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia.
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• Alla cessionaria non sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia; • Imposta sostitutiva sui maggior valori.
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Profili di convenienza fiscale del conferimento di azienda :
• nel caso di conferimento di azienda non emergono plusvalenze, se non al momento della cessione successiva delle partecipazioni ricevute che possono godere della PEX “partecipation exemption”;
• l’importo massimo delle imposte indirette applicabili al conferimento ammonta ad € 600 (imposta di registro alla quale si sommano quelle ipotecaria e catastale, nell’ipotesi in cui siano trasferiti anche beni immobili, 200 € cadauna).
NB E’ quindi evidente come, in linea di massima, con il conferimento di azienda si ottiene il medesimo effetto giuridico della cessione, potendo conseguire, rispetto a quest’ultima, un notevole risparmio d’ imposta.
Per pianificare le vostre operazioni di cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda e valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step,
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