Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.
Cessione a terzi del contratto di leasing
Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.
Quindi, nel caso in cui l’impresa utilizzatrice, prima della scadenza contrattuale del leasing, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non dedotti durante la vita contrattuale attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, devono essere portate in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile determinata a norma dell’articolo 88, comma 5, del TUIR. Diversamente, infatti, si verrebbe a creare un’asimmetria impositiva tra l’immediata tassazione della sopravvenienza attiva ed il recupero dilazionato nel tempo dei disallineamenti sospesi.
Esempio 3 Cessione del contratto di leasing mobiliare
Riprendendo i dati dell’esempio 1, si ipotizzi che l’impresa utilizzatrice al termine dell’anno 2 ceda a terzi il contratto di leasing.
Si confronti la seguente tabella riepilogante la situazione contabile e fiscale all’anno 2.
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Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata contrattuale del leasing |
Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing |
Variazioni in UNICO |
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Anni |
Canone |
Quota capitale |
Quota interessi |
Canone |
Quota capitale deducibile |
Quota interessi |
Variazione in aumento |
Variazione in diminuzione |
1 |
40. 000,00 |
30. 000,00 |
10. 000,00 |
24. 000,00 |
18. 000,00 |
6. 000,00 |
16. 000,00 |
|
2 |
40. 000,00 |
30. 000,00 |
10. 000,00 |
24. 000,00 |
18. 000,00 |
6. 000,00 |
16. 000,00 |
|
|
80. 000,00 |
60. 000,00 |
20. 000,00 |
48. 000,00 |
36. 000,00 |
12. 000,00 |
32. 000,00 |
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Si supponga – per semplicità espositiva – che il corrispettivo pattuito per la cessione corrisponda al valore normale del bene in leasing e sia pari a 85. 000,00.
A livello contabile, la cessione del contratto di leasing determina l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 45. 000,00, pari al corrispettivo di cessione (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata contrattuale (30. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).
Ai fini fiscali, la cessione del contratto di leasing determina, invece, l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 21. 000,00, pari al valore normale del bene (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata fiscale (54. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).
In sede di dichiarazione dei redditi, sarà, quindi, necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo di 24. 000,00.