Licenziamento disciplinare ed esame dei documenti aziendali per il diritto di difesa Cassazione, sezione lavoro, 11 settembre 2012, n. 15169
Licenziamento disciplinare ed esame dei documenti aziendali per il diritto di difesa Cassazione, sezione lavoro, 11 settembre 2012, n. 15169
Seppure l’art. 7 della legge n. 300/1970 non preveda, nell’ambito di un procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa.
Nota – Il caso di specie è sorto in seguito all’impugnazione di un licenziamento disciplinare da parte di un dipendente di una banca che, nella sua funzione di preposto di filiale, era stato, a seguito di un controllo ispettivo e in attesa delle giustificazione degli addebiti a lui contestati, in un primo tempo temporaneamente allontanato dal proprio posto di lavoro, ex art. 36 del Ccnl applicabile e successivamente licenziato. Verificata l’effettiva consistenza degli addebiti, sia il Tribunale che la Corte d’appello di Palermo ritenevano fondate e gravi alcune delle contestazioni formulate dalla banca e pertanto respingevano, sia in primo grado che in fase di gravame, la domanda del lavoratore.
Per la cassazione della sentenza ricorreva il lavoratore lamentando il fatto che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto non provato che al ricorrente fossero state concesse solo due ore di tempo per consultare la gran mole di documenti su cui erano basate le contestazioni disciplinari e aveva inoltre erroneamente ritenuto che il lavoratore avesse avuto modo di analizzare tale documentazione nel corso del giudizio. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha, anche sulla base della testimonianza di un teste dalla quale era emerso che l’accesso alla documentazione non era avvenuto (il teste infatti era la persona che sarebbe stata incaricata di far accedere il ricorrente alla documentazione ma, non avendo ricevuto la richiesta dai propri superiori gerarchici, si era rifiutato di consentire al ricorrente tale accesso) chiarito che “seppure l’art. 7 della legge n. 300/1970 non prevede, nell’ambito di un procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa”.
La Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto pacifica sia la particolare complessità della contestazione, sia la facoltà concessa al dipendente e poi negata, di consultare la documentazione che ne costituiva il presupposto ed ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato al medesimo giudice, in diversa composizione, al fine di un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni esposte.