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mercoledì 2 Ottobre 2024

Cassazione, sezione lavoro, 11 novembre 2011, n. 23663

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Cassazione, sezione lavoro, 11 novembre 2011, n. 23663

Pres. Vidiri; Rel. Curzio; P. M. Matera; Ric. C. S. D. ; Res. M. O.

Diritto alla conservazione del posto – Infortuni e malattie – Comporto – Superamento – Licenziamento – Limiti – Mancata previsione nel Ccnl applicato del comporto per sommatoria – Integrazione secondo equità – Applicazione del termine del comporto secco – Legittimità – Fattispecie

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Cassazione, sezione lavoro, 11 novembre 2011, n. 23663

Pres. Vidiri; Rel. Curzio; P. M. Matera; Ric. C. S. D. ; Res. M. O.

Diritto alla conservazione del posto – Infortuni e malattie – Comporto – Superamento – Licenziamento – Limiti – Mancata previsione nel Ccnl applicato del comporto per sommatoria – Integrazione secondo equità – Applicazione del termine del comporto secco – Legittimità – Fattispecie

Nell’ipotesi in cui la normativa contrattuale non regoli in maniera specifica il comporto per sommatoria di malattie, in assenza di una previsione dell’autonomia collettiva, deve procedersi all’integrazione secondo una valutazione equitativa. (Nella specie, la S. C. Ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto equo applicare lo stesso termine del comporto secco al comporto per sommatoria).

Nota – La sentenza in esame si riferisce al caso di un dipendente che aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, intimato per avere cumulato, nel periodo dal 31 luglio 2000 al 29 gennaio 2003, un totale di 234 giorni di assenza per malattia. Il Ccnl del settore Commercio, applicato al rapporto di lavoro in oggetto, non prevede una disciplina specifica del comporto per sommatoria di malattie, ma stabilisce solo il termine di 180 giorni in un anno per il superamento del comporto secco (per un’unica ed interrotta malattia).

Il Tribunale di Messina aveva accolto il ricorso del lavoratore stabilendo che, in assenza di una disciplina specifica del comporto per sommatoria nel Ccnl applicato al rapporto di lavoro, doveva ritenersi applicabile il termine previsto dal medesimo contratto per il comporto secco. Applicando detto criterio, era emerso che il ricorrente, nel periodo di riferimento di un anno, non aveva mai superato i 180 giorni di assenza e che, pertanto, il licenziamento era illegittimo con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza, il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione per vari motivi e, in particolare, ha lamentato che il giudice del merito, in mancanza di una precisa disposizione nel Ccnl applicabile che regoli il comporto per sommatoria, avrebbe dovuto fare riferimento, in via analogica, alle disposizioni previste nei contratti collettivi di altri settori che disciplinano la medesima materia.

La Suprema Corte ha ritenuto pacifico che, in assenza di una previsione specifica dell’autonomia collettiva, la legge, al fine di stabilire il termine del comporto per sommatoria di malattie, debba rinviare ad una valutazione equitativa e ha affermato che, nel caso di specie, la decisione resa dai giudici del merito fosse sufficientemente motivata e priva di contraddizioni.

La Suprema Corte ha precisato, altresì, che non può essere effettuato il richiamo alla disciplina dei contratti collettivi di altri settori senza indicare le date di stipulazione di tali contratti e senza produrli, come impone l’art. 369, n. 4, c. P. C. Per effetto dei principi sopra enunciati, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

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