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Cassazione Sess. lavoro 5 maggio 2011 n.9925

La sentenza esaminata ha come oggetto, il licenziamento di tre dipendenti avvenuto per giustificato motivo oggettivo:”soppressione ed riorganizzazione di alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi. I lavoratori impugnavano la sentenza del Tribunale che aveva leggittimato il loro licenziamento, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro.  

La sentenza esaminata ha come oggetto, il licenziamento di tre dipendenti avvenuto per giustificato motivo oggettivo:”soppressione ed riorganizzazione di alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi. I lavoratori impugnavano la sentenza del Tribunale che aveva leggittimato il loro licenziamento, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro. La Corte di Appello aveva ritenuto illeggittimi i licenziamenti non avendo il datore di lavoro fornito una giustificazione adeguata nonostante una richiesta esplicita e scritta dei lavoratori. Il datore di lavoro, contro la sentenza della Corte di Appello, proponeva ricorso sostenendo di avere motivato in maniera sufficiente i licenziamenti. La Corte Suprema rigettava il ricorso proposto dalla società ritenendo che la motivazione deve essere specifica e completa in maniera tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e orecisione la causa del licenziamento. In questa maniera, come previsto dall’art. 24 della Costituzione, il lavoratore ha la possibilità di difendersi. Questo solo a seguito di una richiesta scritta da parte del lavoratore. La Corte Suprema ha anche precisato, richiamando una precedente decisione (n. 7316 del 2002) che è corretta la decisione dei giudici di merito che ritengono generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro ha motivato il licenziamento. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuta corretta la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che ravvisava generiche motivazione nella lettera di licenziamento, senza indicare analiticamente e specificatamente le cause del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.    

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