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sabato 7 Dicembre 2024

Cassazione lo scudo del comportamento concludente a tutela del contribuente

La Corte di Cassazione, con l’ord. N. 9028 del 2011, ha stabilito la legittimità degli acquisti non imponibili Iva oltre i limiti del plafond anche in mancanza della compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva, qualora la contabilità obbligatoria dell’azienda sia uniforme al regime scelto. Così il contribuente è ammesso a esercitare le opzioni relative al regime dell’Iva anche attraverso comportamenti concludenti.

 

Ord. N. 9028 del 19 aprile 2011 (ud. Del 23 marzo 2011) della Corte Cass.

Sez. Tributaria – Pres. E Rel. Cappabianca Iva – Esenzione – Acquisti oltre il plafond – Mancata iscrizione nel  quadro VC – Contabilità uniformata – Regime scelto – Non rileva – D. P. R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 8 – D. P. R. 10 novembre 1997, n. 442 – D. P. R. 22  dicembre 1986, n. 917, art. 109

 

Massima

L’opzione e  la  revoca  di  regimi  di  determinazione  delle imposte  dirette  e  dell’IVA  o  di  regimi  contabili   si   desumono   da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta  delle scritture contabili, e la loro validità è subordinata unicamente  alla  loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

Premesso – che, nell’ambito di controversia su  avviso  di  accertamento irpeg, iva e irap per l’anno 2002,  la  decisione  di  appello  indicata  in epigrafe, per la parte che ancora rileva, ha  ritenuto  la  legittimità:  a) della contestazione di acquisti in esenzione iva oltre il limite del plafond spettante, in violazione del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 8, comma 1,  lett. C,  sul  presupposto  della  mancata  compilazione  del  quadro  “VC”  della dichiarazione e conseguente mancata  segnalazione  di  opzione  per  il  cd. Regime di “plafond mobile”; b) del recupero a tassazione di  costi  ritenuti non inerenti;     che la società contribuente, illustrando le proprie  ragioni  anche  con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, avverso le sopra indicate determinazioni della sentenza impugnata; che  l’Agenzia  delle  Entrate  si   è   costituita   senza   depositare controricorso.

Rilevato

Con il primo motivo di ricorso, la società  contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D. P. R. 26 ottobre  1973,  n. 633, art. 8 e del D. P. R. 10 novembre 1997, n.   442,  art.   1”  e,  ai  sensi dell’art. 366 bis c. P. C. , e formulato il seguente quesito di diritto: se “il D. P. R. N. 633 del 1972, art. 8 deve essere interpretato  nel  senso  che  il contribuente è ammesso ad esercitare le opzioni relative al regime  dell’iva anche per  il  tramite  di  comportamenti  concludenti,  dovendo,  pertanto, ricondursi a mera violazione formale l’omessa indicazione  dell’opzione  nel modello di dichiarazione – definibile ai sensi della L.   n.   413  del  1991, art. 52 – qualora la contabilità obbligatoria sia  adeguatamente  uniformata al regime scelto”;     – che, con il secondo motivo di  ricorso,  la  società  contribuente  ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D. P. R.   22  dicembre  1986,  n. 917, art. 109” e, ai sensi dell’art. 366 bis c. P. C. , formulate) il  seguente quesito se “ai fini della sussistenza del criterio di  inerenza  di  cui  al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 è sufficiente una correlazione tra i costi sostenuti da l’impresa e l’attività svolta”.

 Osservato:

Che  il  primo  motivo  di  ricorso  –  dotato  di  quesito  di  diritto sufficientemente specifico e concreto – appare fondato, posto che, ai  sensi degli artt. 1 e  2  del  regolamento  di  riordine  della  disciplina  della materia, approvato con D. P. R. N. 442 del 1997,  l’opzione  e  la  revoca  di regimi di determinazione delle  imposte  dirette  e  dell’iva  o  di  regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o  dalle modalità  di  tenuta  delle  scritture  contabili,  e  la  loro  validità  è subordinata unicamente  al  La  loro  concreta  attuazione  sin  dall’inizio dell’anno o  dell’attività  (cfr.   Cass.   nn.   11170/06,  2810/05,  10599/03 9885/02), salva  l’applicazione  delle  sanzioni  previste  per  l’omessa  o irregolare comunicazione.     che il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile,  giacchè  non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c. P. C. Sul quesito di diritto;     – che le SS. UU. Di questa Corte sono, infatti, chiaramente  orientate  a ritenere che i quesiti  di  diritto  –  dovendo  assolvere  la  funzione  di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso  specifico  e l’enunciazione  del  principio  giuridico  generale  –  non  possono  essere meramente generici e teorici (come quello in  rassegna),  ma  devono  essere calati nella fattispecie concreta, per  mettere  la  Corte  in  grado  poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. S. U. N. 3519/08).

Considerato:

– che il primo motivo di ricorso va accolto  ed  il  secondo  disatteso, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c. P. C. ;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al  motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione  delle  spese del presente giudizio di legittimità, ad  altra  sezione  della  Commissione Tributaria  regionale  della  Lombardia,  chiamata  a  valutare  l’effettiva ricorrenza di comportamenti concludenti idonei ad  asseverare  l’intervenuta opzione, in relazione all’annualità in contestazione, per il cd.   regime  di “plafond mobile”.

P. Q. M.

A Corte: rigetta il secondo motivo di ricorso ed  accoglie  il primo ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche  per  la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad  altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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