Molti accertamenti trovano la propria origine da controlli effettuati sul mastro della cassa. Quando risulta eccessivamente alto rispetto alla tipologia di attività o negativo anche per un solo giorno dell’anno, l’impianto contabile diventa inattendibile e gli uffici finanziari sono legittimati ad avviare accertamenti con metodo induttivo in capo sia alla società che alla persone del titolare e/o altri soci.
CASSA: quando è alta o negativa la contabilità risulta inattendibile e causa di accertamento in capo società e persone
Molti accertamenti trovano la propria origine da controlli effettuati sul mastro della cassa. Quando risulta eccessivamente alto rispetto alla tipologia di attività o negativo anche per un solo giorno dell’anno, l’impianto contabile diventa inattendibile e gli uffici finanziari sono legittimati ad avviare accertamenti con metodo induttivo in capo sia alla società che alla persone del titolare e/o altri soci.
Forniamo alcuni spunti interessati per effettuare controlli interni salutari e preventivi:
ü la cassa non può mai essere negativa, l’Agenzia delle Entrate sulla base dell’art. 39 del D. P. R. 600/1973 potrebbe nel caso di prelievi maggiori degli introiti presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo;
ü l’importo della cassa non deve mai essere elevato, tenuto conto della natura dell’attività svolta; se si ricevono assegni è buona norma farlo risultare nelle scritture contabili (Cassa ad assegni);
ü pagamenti di fatture di importi elevati non devono mai essere passati per cassa;
ü consistenti movimenti di cassa possono dare la possibilità al fisco di presumere inattendibili le scritture contabili e/o presumere che versamenti e prelievi nascondono ricavi non contabilizzati;
ü quando la “cassa” è elevata gli uffici fiscali possono non riconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari o peggio considerare la contabilità inattendibile, o il denaro ripartito tra i soci, assegnato o utilizzato dall’amministratore;
ü la cassa non deve comprendere i sospesi di cassa; occorre quindi regolarizzare prima della chiusura dell’esercizio. Non vanno comprese le cambiali attive in portafoglio compilate (vanno se non compilate);
ü le valute estere esistenti in cassa si valutano al cambio del giorno di chiusura, con imputazione dell’utile o della perdita a c. E. (Oic n. 26).
La contabilità inattendibile può far scattare l’accertamento induttivo (art. 39 D. P. R. 600/73; art. 55 D. P. R. 633/72; Cass. Sent. 24509/2009).
CONSIGLIATO: prestare particolare attenzione ai prelievi di cassa ingiustificati da parte dell’amministratore. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8820/2011, alla luce delle modifiche introdotte alla Legge fallimentare dal D. Lgs n. 6/2006, ha affrontato il tema in materia di reato di bancarotta fraudolenta nel caso di prelievi di cassa di un amministratore di una società poi dichiarata fallita. Si palesa in tal caso la bancarotta fraudolenta per l’amministratore di società. E’ bene controllare periodicamente l’andamento di tale conto ed evitare che gli interventi dei soci o del titolare siano palesemente finalizzati ad evitare saldi negativi, incoerenti con le finalità aziendali o non congrui con le capacità economiche dei soci.
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