La Legge di bilancio 2023 e il Decreto mille proroghe
La legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto importanti novità in tema di cartelle esattoriali:
Sommario
- lo stralcio automatico;
- la nuova definizione agevolata, la “rottamazione quater”.
Alle già recentissime misure, il Decreto Milleproroghe di febbraio 2023, approvato e convertito in legge il 23 febbraio, ha apportato ulteriori e importanti novità!
Ricordiamo che per ottenere lo stralcio delle tue cartelle, non dovrai presentare alcuna domanda. Le tue cartelle, a date condizioni, saranno automaticamente annullate.
Per ottenere la definizione agevolata dovrai presentare apposita istanza e hai tempo sino al 30 aprile 2023. Anche qui, le tue cartelle devono avere date “caratteristiche”.
Possiamo darti supporto per individuare quando e come potrai usufruire di tali strumenti.
Lo stralcio delle cartelle 2023. Le novità
Cos’è. Si tratta dell’annullamento automatico del tuo debito esattoriale.
Quali cartelle. L’annullamento riguarda solo le cartelle che risultino affidate in carico all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, hanno un importo inferiore alle €1.000.
Cosa devi fare. Trattandosi di un annullamento automatico, non devi fare assolutamente nulla!
Operatività dello stralcio automatico. Secondo le previsioni iniziali della legge di bilancio 2023, entrata in vigore a gennaio, lo stralcio automatico avveniva entro la data del 31 marzo 2023. Ora il termine è prorogato al 30 aprile 2023. Fino a tale data sarà sospesa ogni attività di riscossione.
Cosa ti sarà annullato? Inoltre, la Legge di bilancio 2023 aveva “diversificato” lo stralcio per ente distinguendolo in:
– stralcio totale automatico per le tue cartelle emesse dagli enti statali (amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali), stralcio comprensivo di capitale, interessi e sanzioni;
– stralcio parziale automatico per le tue cartelle emesse da tutti gli altri enti non statali (le casse di previdenza private, gli enti locali territoriali, quali Comuni, Provincie, Regioni).
Per le cartelle degli enti non statali, stando alla lettera della norma di gennaio, operava in automatico solo lo stralcio parziale, (limitato alle sanzioni e/o interessi), che gli enti non statali potevano evitare, comunicando, all’Agente della riscossione, la volontà di non avvalersene, entro il 31 gennaio 2023.
Con il decreto milleproroghe, gli enti non statali possono, entro il 31 marzo 2023, comunicare ad AER:
– di non voler applicare lo stralcio parziale;
– ed inoltre, possono esprimere la volontà di avvalersi dello stralcio totale, alla stregua degli enti statali (novità introdotta dal decreto mille proroghe).
In conclusione, quali sono le novità in tema di stralcio, introdotte dal decreto milleproroghe 2023? Le seguenti proroghe:
– lo stralcio automatico delle cartelle di importo sotto le €1.000 e affidate in carico ad AER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 sarà operativo alla data del 30 aprile 2023. Una volta ottenuto, non dovrai più pagare nulla;
– sino al 30 aprile 2023 è sospesa ogni attività di riscossione dei debiti ricompresi nello stralcio;
Cosa cambia per le cartelle degli enti non statali?
Essi hanno ora tre possibilità: 1. possono applicare lo stralcio parziale; 2. con apposita delibera, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 marzo 2023, possono disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio; 3. oppure applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti “stralciabili” è sospesa fino al 30 aprile 2023.
La definizione agevolata delle cartelle 2023.
Si tratta di pagamento di “favore” degli importi presenti in cartella, con possibilità di ottenere l’estinzione di alcune componenti del debito.
Quali sono i debiti rottamabili? I debiti affidati in carico all’Agente della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022:
- ricompresi in precedenti rottamazioni, anche se decadute;
- contenuti anche in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazioni o sospensione;
- sono rottamabili anche le cartelle oggetto di contenzioso. In tal caso, nella domanda di adesione, dovrai espressamente rinunciare al giudizio.
Tieni presente che i debiti con le Casse/Enti previdenziali di diritto privato possono rientrare nella definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori, pubblicata entro il 31 marzo 2023 (termine prorogato dal decreto Mille proroghe 2023), sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
Quali sono gli importi dovuti? Una volta presentata la domanda di definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, potrai estinguere i debiti, iscritti a ruolo, con le seguenti modalità:
- potrai versare solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica;
- potrai pagare in un’unica soluzione oppure in massimo 18 rate;
- si estinguono gli interessi, sanzioni, interessi di mora nonché il cd. Aggio.
I debiti esclusi dallo stralcio delle cartelle sotto le €1.000 e dalla rottamazione quater.
Non possono essere oggetto di stralcio automatico e di rottamazione, i carichi affidati ad AER e relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. Un aiuto di Stato non dovuto, secondo i parametri e limiti europei, viola la concorrenza e si vuole consentire allo Stato di ripristinare la situazione antecedente a tale violazione;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
Non rientrano, inoltre, nella rottamazione quater:
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31marzo 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.