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mercoledì 26 Giugno 2024

Cartelle esattoriali 2023: come alleggerire il carico esattoriale sull’impresa e la famiglia.

Ti proponiamo un quadro di sintesi su alcune misure di pace fiscale che riguardano le tue cartelle esattoriali.

Cartelle esattoriali ultimissime

Se vuoi capire come sbarazzarti delle tue cartelle esattoriali alla luce della nuova Legge di bilancio 2023, il primo step è leggere la data di iscrizione a ruolo riportata in cartella. Cos’è l’iscrizione a ruolo?

In breve, quando non paghi un importo dovuto ad un ente (Agenzia delle Entrate, pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali), l’ente creditore iscrive il tuo debito (“carico”) nel ruolo. Si tratta di un elenco dei debitori che l’Ente, solo dopo averlo firmato, può trasmettere all’agente della riscossione. La firma rende il ruolo “esecutivo”, cioè legittima l’Agenzia della riscossione a recuperare le somme, a mezzo invio della cartella esattoriale!

La data che dovrai controllare nella tua cartella è quella accanto a “ruolo esecutivo in data”, dicitura che per te ora non è più un mistero.

La legge di bilancio 2023, in base alla data di iscrizione a ruolo del tuo debito esattoriale, ti mette a disposizione due strumenti:

  1. l’annullamento automatico della cartella (“stralcio”);
  2. la definizione agevolata della cartella (“rottamazione”).

Annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro (stralcio)

Lo stralcio 2023 delle cartelle esattoriali è normato dall’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022.

Non dovrai presentare alcuna richiesta! La tua cartella sarà annullata in automatico entro la data del 31/03/2023 dall’Agente della Riscossione e sarai avvisato entro il 30/06/2023. Nel frattempo, sino all’effettivo annullamento della cartella, la riscossione è sospesa.

Ecco un’apposita tabella dei requisiti delle cartelle annullabili.

REQUISITI PER LO STRALCIO AUTOMATICO DELLE CARTELLE 2023
DATA DI ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTO DEL DEBITO ENTE CREDITORE
ruolo esecutivo tra il 01/01/2000 e il 31/12/2015 non superiore alle €1.000 alla data del 29/12/2022 amministrazioni statali, agenzie fiscali, enti pubblici previdenziali enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali sanzioni per violazioni del Codice della strada e altre sanzioni amministrative
Debito annullato Debito dovuto Debito annullato Debito dovuto Debito annullato Debito dovuto
capitale, interessi, sanzioni stralcio totale sanzioni, interessi (inclusi interessi di mora) capitale, spese per le procedure esecutive, spese di notifica interessi sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

La definizione agevolata delle cartelle esattoriali

L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce la nuova definizione agevolata (Rottamazione quater). Si tratta di un pagamento di “favore” degli importi presenti in cartella, con possibilità di ottenere l’estinzione di alcune componenti del debito.

Quali sono i debiti definibili? Dovrai per primo verificare la data di presa in carico del debito. La data che rende il debito definibile è compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Appurata la data, potranno entrare in rottamazione anche i debiti:

  • ricompresi in precedenti rottamazioni, anche se decadute;
  • contenuti anche in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazioni o sospensione;
  • sono rottamabili anche le cartelle oggetto di contenzioso. In tal caso, nella domanda di adesione, dovrai espressamente rinunciare al giudizio.

Tieni presente che i debiti con le Casse/Enti previdenziali di diritto privato possono rientrare nella definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori, pubblicata entro il 31 gennaio 2023, sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

L’agente della riscossione rende disponibili, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Quali sono gli importi dovuti? Potrai estinguere i debiti, iscritti a ruolo, con le seguenti modalità:

  • potrai versare solo somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica;
  • si estinguono gli interessi, sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Questa regola sconta eccezioni. Infatti, se hai una sanzione amministrativa e/o multe stradali, devi sapere che si estinguono solo gli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Dalle sanzioni definibili, sono escluse le sanzioni tributarie e le sanzioni per la violazione degli obblighi contributivi.

Quando e come aderire? Potrai aderire alla definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, presentando la dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, disponibile nel sito internet dell’Agente della riscossione.

Come puoi pagare i debiti rottamati? Gli importi dovuti possono essere pagati:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, con pagamento rateizzato in un numero massimo di 18 rate (5 anni). Le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, decadi dalla definizione agevolata e quanto avrai versato sarà considerato solo un acconto sulle somme dovute.

I debiti esclusi dalla rottamazione 2023. Si tratta dei carichi riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Cosa succede se aderisco alla rottamazione quater? L’Agenzia delle Entrate Riscossione ti comunicherà, entro il 30.06.2023, l’accoglimento oppure l’eventuale diniego, specificandoti le somme dovute, che dovrai pagare nelle modalità indicate nella domanda di definizione (soluzione unica o a rate).

Che effetti ha la rottamazione? Una volta presentata la domanda di adesione, purchè si tratti di debiti definibili, non saranno attivabili contro di te nuove procedure esecutive (es. pignoramenti) e/o cautelari (es. fermi amministrativi, ipoteche) per il recupero coatto del debito. Che fine fanno le procedure già avviate? Se si tratta di procedure esecutive, queste non proseguiranno (salvo abbia avuto già iniziato la vendita all’incanto dei beni pignorati); invece, i fermi amministrativi e le ipoteche anteriori alla domanda, resteranno in essere.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata, sono sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

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