Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? Come fare se sono già decorsi i termini di opposizione?
Quesito
Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? E se sono già decorsi i termini di opposizione che succede?
Analisi normativa
Occorre preliminarmente puntualizzare la differenza tecnica tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”.
a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: la notificazione del ruolo coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto, al pari della cartella, un atto impugnabile;
b) l’estratto di ruolo, rilasciato dagli uffici Equitalia invece, non è propriamente un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile. Il C. D. S. , ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione.
Risposta: la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite
Per chi ancora non ne fosse al corrente, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento. In altre parole è sostanzialmente impugnabile la cartella di pagamento mal notificata della quale si viene a conoscenza attraverso estratto di ruolo Equitalia.
Quindi, sebbene sia escluso al contribuente di potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli potrà, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati.
Il contribuente potrà difendersi dalla cartella di pagamento mai ricevuta se sono decorsi i termini prescritti?
La risposta è positiva: la Cassazione ha infatti riconosciuto la possibilità di impugnare il ruolo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, precisando che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo il quale è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S. P. A.
Questo significa che sarà possibile difendersi dal Fisco anche nell’ipotesi in cui, con riferimento ai termini di impugnazione decorrenti dalla ipotetica e contestata notifica della cartella, questi fossero giù inutilmente spirati.
Attenzione: Nel caso oggetto del quesito posto a monte, è altamente consigliato farsi rilasciare da Equitalia:
a) l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase;
b) la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione asserisce di aver regolarmente notificato al contribuente.
N. B. All’esito di un prudente ed attento esame di tale documentazione si potrà valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la cartella di pagamento che si ritiene non essere stata notificata!
Attenzione: occorre comunque sapere che nel caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale tempestiva impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n°16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna nell’immediato l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo.
N. B. E se invece la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ma il contribuente reputa illegittimo il suo contenuto? Per sapere come fare, leggete subito la divulgazione dedicata a come annullare le cartelle esattoriali.
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