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venerdì 6 Dicembre 2024

Bonus Sud per assunzioni a tempo indeterminato nel meridione

La legge di bilancio 2018 riconferma anche per il 2018 l’agevolazione per le assunzioni al Sud, definendolo “Incentivo occupazione mezzogiorno”: l’incentivo è stato istituito dall’ANPAL attraverso la disponibilità dei fondi comunitari confluiti nel Piano operativo nazionale (PON) “sistemi di politiche attive per l’occupazione SPAO, con una somma complessiva di 502 milioni. I dettagli per poter presentare domanda e usufruire del Bonus sono indicati nella circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018.

 

Bonus Sud per assunzioni a tempo indeterminato nel meridione

Guida per poter usufruire delle agevolazioni in caso di assunzione a tempo indeterminato nelle regioni del meridione

La legge di bilancio 2018 riconferma anche per il 2018 l’agevolazione per le assunzioni al Sud, definendolo “Incentivo occupazione mezzogiorno”: l’incentivo è stato istituito dall’ANPAL attraverso la disponibilità dei fondi comunitari confluiti nel Piano operativo nazionale (PON) “sistemi di politiche attive per l’occupazione SPAO, con una somma complessiva di 502 milioni. I dettagli per poter presentare domanda e usufruire del Bonus sono indicati nella circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018.

 

L’ambito territoriale di applicazione del beneficio riguarda le regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata (considerate regioni meno sviluppate), la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise (definite regioni in transizione) e, secondo le disposizioni dell’art. 2, i datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), possono, nel corso del 2018, assumere a tempo indeterminato, soggetti di età compresa tra i 16 e i 34 anni, (intesi come 34 e 364 giorni), e lavoratori con 35 anni (in questo caso non è previsto un limite massimo) privi di impegno regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, cioè coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (8000 per il lavoro subordinato e 4000 per il lavoro autonomo).

I lavoratori dovranno risultare disoccupati ai sensi dell’articolo 19 D. Lgs n. 150/2015 cioè dovranno aver confermato ai servizi per l’impiego la loro disponibilità ad un’occupazione o ad una misura di politica attiva offerta dal centro per l’impiego: questo principio viene ribadito dalla circolare n. 49/2018 che ricorda che la disponibilità deve essere dichiarata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previste dall’articolo 13.

La caratteristica del Bonus Sud è che non si richiede al lavoratore di aver avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma di essere un soggetto disoccupato ed immediatamente disponibile ad una nuova occupazione; la nozione di rapporto di lavoro regolarmente retribuito si riferisce ai profili e alla durata della remunerazione e non al regolare pagamento dei contributi. La circolare INPS 49/2018 stabilisce che, tranne nei casi di trasformazione di contratto a tempo determinato, il lavoratore non deve essere stato in forza presso lo stesso datore di lavoro con un altro rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti: questa regola invece è esclusa nel caso in cui il lavoratore sia stato alle dipendenze di altra impresa collegata, controllata o riferibile allo stesso proprietario anche per interposta persona, quindi se il lavoratore disoccupato, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha avuto nei sei mesi precedenti un altro rapporto anche di natura autonoma, l’agevolazione prevista fino a 8060 euro, potrà essere riconosciuta.

L’assunzione potrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche parziale o con contratto di apprendistato professionalizzante, mentre a differenza delle disposizioni precedenti, non si parla di contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi.

 In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, il beneficio contributivo è ammissibile e si ottiene per un massimo di 12 mesi che sono comprensivi dei periodi di lavoro in cui il lavoratore è a disposizione in attesa di essere mandato in missione; per le assunzioni a tempo parziale non si potrà andare sotto la soglia prevista dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in caso contrario avremo una violazione della normativa che, in caso di controllo, porterebbe alla revoca del beneficio sulla base di ciò che prevede l’art. 1 comma 1175, legge 296/2006.

Per l’apprendistato professionalizzante, si fa fa riferimento alla qualificazione del giovane tra i 18 e i 29 anni ma anche all’apprendistato professionalizzante senza limiti di età per i percettori di indennità di mobilità e per i titolari di un trattamento di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL)¸inoltre la circolare 49 INPS specifica che il bonus spetta anche ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, dove la contrattazione collettiva prevede l’apprendistato, anche a tempo determinato (es. Settore cinematografico e audiovisivo) ma anche alle cooperative di produzione e lavoro che sottoscrivono con il socio lavoratore un ulteriore rapporto di lavoro subordinato.

L’incentivo non viene invece riconosciuto per i contratti di lavoro domestico, per i contratti occasionali, che in ogni caso non danno mai luogo ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti di lavoro intermittente che, pur essendo a tempo indeterminato, sono legati a prestazioni discontinue e non stabili che dipendono dalla “chiamata” da parte del datore di lavoro. L’agevolazione non è riconosciuta in caso di apprendistato di primo livello e per quello di alta formazione e ricerca; il beneficio spetta al lavoratore per un solo rapporto: dopo la prima concessione non sono ammissibili nuove autorizzazioni né per il datore di lavoro né per altri beneficiari a prescindere dalla durata residua del beneficio.

L’incentivo è strettamente legato alla sede di lavoro che dovrà essere in una delle regioni precedentemente citate; esso è completamente slegato alla residenza del lavoratore o alla sede legale dell’impresa, però cessa di essere riconosciuto nel momento in cui la sede di lavoro viene trasferita verso un ambito territoriale non coperto da incentivo. In caso di trasferta o distacco del lavoratore, l’incentivo non si perde a patto che sussistano i requisiti obbligatori previsti dall’art. 30 D. Lgs. N. 276/2003 e cioè la temporaneità e l’interesse del distaccante, sui quali in sede di controllo viene prestata particolare attenzione.

L’articolo 5 stabilisce che l’ammontare massimo dell’incentivo è di 8060 Euro per ogni assunzione a tempo indeterminato e pieno (con il part time è tutto in proporzione) effettuata nel corso del 2018, essa vale per un periodo di 12 mesi e si riferisce alla contribuzione a carico del datore di lavoro con esclusione di premi, contributi INAIL e contribuzione minore

Il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3 comma 15 legge 297/1982 finalizzato al finanziamento delle aliquote contributive del Fondo Pensione dei dipendenti nella misura dello 0,50 % della retribuzione imponibile, rientra nell’agevolazione in quanto è una contribuzione previdenziale che grava sul datore di lavoro; la soglia massima di esonero è pari a 671,66 Euro al mese che su base giornaliera per i rapporti instaurati nel corso del mese sarà di euro 21,66.

I datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo, sono tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal fatto che siano o meno imprenditori, come gli studi professionali, le associazioni o le fondazioni comprese le società cooperative di produzione e lavoro che, dopo il rapporto associativo stipulano con lo stesso soggetto un ulteriore rapporto di natura subordinata sulla base dell’art. 1 legge 142/2001. L’incentivo viene riconosciuto tramite conguaglio nelle denunce presentate mensilmente all’INPS e va fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020, oltre questa data non potrà essere recuperato.

La sospensione del periodo di godimento dell’agevolazione non è possibile, tranne in caso di assenza per maternità obbligatoria: in questo caso avremo un differimento temporale della fruizione dell’incentivo che dovrà in ogni caso essere goduto entro la data indicata in precedenza; per l’apprendistato professionalizzante, il beneficio trova applicazione soltanto nel periodo formativo per un massimo di dodici mesi, e per un rapporto iniziato nel 2018 con la conseguenza che se il periodo formativo ha una durata inferiore ai 12 mesi, il beneficio verrà ridotto in proporzione: per esempio se il periodo formativo dura sei mesi, l’incentivo avrà un tetto massimo pari a 4030 euro. Al termine del periodo formativo, nulla sarà dovuto in caso di consolidamento del rapporto anche se compreso nei 12 mesi della fruizione.

Per poter usufruire del beneficio il datore di lavoro dovrà rispettare alcuni requisiti fondamentali: innanzitutto dovrà essere in regola con la contribuzione e con le disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, non dovrà aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative, dovrà inoltre rispettare gli accordi e i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e, se esistenti, territoriali o aziendali. Inoltre l’agevolazione non verrà concessa nel caso in cui l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva o nel caso in cui sia stato violato un diritto di precedenza: il beneficio non viene riconosciuto anche nel caso in cui sono in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che i lavoratori assunti siano lavoratori ad un livello superiore rispetto a quelli sospesi o siano destinati ad una unità produttiva diversa.

L’incentivo non viene riconosciuto se ad essere assunti sono lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo. Inoltre non verrà riconosciuto in caso di invio tardivo della comunicazione telematica, per il periodo che intercorre tra l’assunzione e la tardiva comunicazione.

L’articolo 6 affronta il tema degli aiuti di Stato: l’agevolazione rientra nel de minimis tranne il caso in cui ci sia un incremento netto dell’occupazione. Questa condizione non trova applicazione nel momento in cui la riduzione di personale è dovuta, nei dodici mesi precedenti, a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

L’INPS provvederà a revocare l’incentivo se viene sforato il tetto massimo fissato dalla normativa sugli aiuti di Stato e applicherà le sanzioni civili di legge; in presenza di un incremento occupazionale netto, si può sforare il limite del de minimis ma l’importo non potrà superare le c. D intensità di aiuto che è fissata al 50% dei costi ammissibili. Per quanto riguarda l’incremento occupazionale netto richiesto quando si vuole usufruire dell’incentivo oltre il de minimis occorrerà confrontare il numero medio di unità lavoro anno nell’anno precedente l’assunzione con il numero medio di unità lavoro anno dell’anno successivo all’assunzione. L’incentivo dovrà essere valutato non rispetto alla singola unità produttiva, ma facendo riferimento al complesso aziendale e si terranno in considerazione tutte le tipologie a tempo determinato e indeterminato e la verifica dell’incremento dovrà essere effettuata ogni mese in riferimento ad ogni singola assunzione per la quale si richiede il beneficio.

L’articolo 10 fissa la procedura per l’ammissione all’incentivo: bisogna innanzitutto presentare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS in via telematica, attraverso il modulo Omez disponibile all’interno dell’applicativo DiresCo, che si può trovare nel sito INPS con i dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende effettuare o relativi alla trasformazione di un contratto a tempo determinato; nel modulo dovranno essere indicati il luogo e la provincia di esecuzione dell’attività lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva del rateo di tredicesima e di eventuale quattordicesima, la misura dell’aliquota contributiva che può essere oggetto di sgravio e l’indicazione se si intende o meno usufruire dello sgravio contributivo previsto dal comma 100 art. 1 legge 205/2017.

Una volta inviata l’istanza, l’INPS consulterà gli archivi informatici dell’Anpal per verificare una serie di dati relativi all’assunzione e allo stato di disoccupazione del lavoratore; calcolerà inoltre l’importo del beneficio sulla base dell’aliquota indicata dal datore di lavoro e verificherà la copertura finanziaria dell’incentivo richiesto. Accertati i requisiti procederà poi alla comunicazione dell’avvenuta prenotazione dell’importo riferito all’incentivo. In caso di mancata accoglienza per carenza di fondi, l’istanza di prenotazione telematica conserva la propria validità per trenta giorni durante i quali se si libereranno risorse, la domanda sarà automaticamente accolta, in caso contrario trascorsi i 30 giorni l’istanza perderà efficacia ma potrà successivamente essere ripresentata.

Una volta approvato l’incentivo si dovrà procedere all’assunzione del lavoratore e confermare la prenotazione del beneficio, a pena di decadenza, entro i 10 giorni successivi alla comunicazione di prenotazione pervenuta in via telematica dall’INPS. La domanda non potrà essere accettata se i dati sono diversi da quelli indicati nell’istanza di prenotazione con particolare riferimento ai codici fiscali delle parti contraenti e alla tipologia contrattuale per il quale si richiede il beneficio. Le istanze vengono lavorate dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione.   

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