Il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 21 aprile 2023 ha aperto la strada alla pubblicazione del Bando sulla misura PNRR a favore degli interventi per l’autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare. La misura sarà attuata dal Gestore Servizi Energetici (GSE).
Sommario
Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti successivi che, oltre a quanto previsto nel presente decreto, individuano:
- le spese ammissibili;
- la forma e l’intensità delle agevolazioni;
- le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”;
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- i criteri di valutazione;
- le modalità per la concessione e l’erogazione degli aiuti.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare dell’aiuto sono:
- imprenditori agricoli (in forma individuale o societaria);
- imprese agroindustriali che siano in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi;
- le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 228/2001;
- i soggetti di cui alle lettere precedenti costituiti in forma aggregata, come nel caso di associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER), ecc.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Requisiti dei soggetti beneficiari
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i beneficiari devono:
- essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 d. lgs. 81/2008;
- non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’art. 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli orientamenti.
Interventi ammessi al beneficio e caratteristiche degli impianti
Tali fondi sono destinati all’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Gli impianti fotovoltaici dovranno avere potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp (1MW); inoltre, per gruppi di imprese è possibile realizzare pannelli fotovoltaici per investimenti di autoconsumo condiviso.
Inoltre, al fine di migliorare l’efficienza energetica delle strutture, è possibile eseguire i seguenti interventi di riqualificazione:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti da parte di ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. In questo caso è necessaria la relazione tecnica di un professionista abilitato, che dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria), mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria. In questo caso la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste, in ragione della destinazione produttiva del fabbricato.
Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco degli ammessi al contributo, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.
Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita.
Requisito dell’autoconsumo
Per le singole aziende agricole, il decreto afferma che gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale
In caso di gruppi di imprese costituite in forma aggregata, il decreto afferma invece che gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari; inoltre, le aziende agricole che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all’allegato A del decreto.
Interventi non ammessi
Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
- ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
Questo in virtù del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente e delle finalità dell’investimento, che persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica.
Costi non ammessi
Non sono ammissibili i seguenti costi:
- servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- lavori in economia;
- pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- prestazioni gestionali;
- acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento (ex art. 2359 c.c.) o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
- pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
Procedura di richiesta del contributo e allegati da trasmettere
Il soggetto beneficiario potrà richiedere il contributo personalmente oppure tramite centri di assistenza agricola o professionisti abilitati; in ogni caso, la richiesta può essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda.
Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
- descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
- stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento;
- cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione;
- visura del catasto fabbricati;
- documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
- dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore.
Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria. L’erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa.