Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l’inizio dell’attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società).
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Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l’inizio dell’attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva[1] (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società).
Il numero di Partita Iva viene attribuito dall’Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione di inizio attività e resta invariato fino alla cessazione[2]. Esso deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto (parcelle, ricevute, ecc. ).
Il numero di Partita Iva è fondamentale per adempiere ad una serie di adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Tutti i titolari di Partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.
Dal 19 febbraio 2008 chi volesse avviare un’attività imprenditoriale[3] può presentare al solo Registro delle Imprese presso la Camera di commercio una Comunicazione Unica[4], valida – ove sussistono i requisiti di legge – anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Sono rimaste temporaneamente in vigore, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione delle singole modulistiche agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail), in quanto era previsto un periodo transitorio al termine del quale la Comunicazione Unica è divenuta obbligatoria ed ha sostituito ad ogni effetto di legge le attuali modalità di trasmissione della modulistica al Registro delle Imprese e agli altri Enti interessati, anche la comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate.
Il termine del periodo transitorio, inizialmente previsto al 20 agosto 2008, ha subito diverse proroghe[5] e solo a partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica è divenuta effettivamente obbligatoria per tutte le imprese, comprese quelle individuali e, rappresenta attualmente lo strumento di cui avvalersi in via esclusiva per svolgere gli adempimenti anagrafici presso Camera di Commercio, Agenzia delle entrate, Inps e Inail. Il sistema è completamente online e presuppone la firma digitale e la posta elettronica certificata.
In ogni modo, se ci si avvale della Comunicazione Unica questa deve essere presentata al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, venendo così esauriti tutti gli adempimenti concernenti l’inizio attività ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Sarà, poi, la Camera di Commercio che riceve la comunicazione, in base alle modalità stabilite dalle norme e dai decreti ministeriali collegati, a comunicare i dati alle singole amministrazioni tramite collegamento telematico.
Alternativamente, possono essere ancora presentate le dichiarazioni di inizio attività direttamente all’Agenzia delle Entrate (che, per inciso, si limiterà ad attribuire la Partita Iva) sui modelli disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuita- mente dal sito Internet dell’Agenzia; in particolare, deve essere utilizzato il modello AA9/10 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi). Le dichiarazioni possono essere presentate o trasmesse a mezzo servizio postale o in via telematica presso qualunque ufficio locale e territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
La normativa sulla Comunicazione Unica è stata rappresentata per completezza dell’argomento, ma allo stato attuale e in base alla formulazione delle norme, si ritiene che tale modalità non sia attualmente destinata ai professionisti ed alle associazioni, ma solo ai soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese e al Rea. In vista di ulteriori chiarimenti, i professionisti possono rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate.
[1] Art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
[2] Il numero di Partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.
[3] Per i professionisti si preciserà puntualmente nella pagina successiva.
[4] Dal 3 luglio 2009 sono divenute operative le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge del 2 aprile 2007, n. 40 in ragione dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio del 6 maggio 2009 emanato ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto di cui sopra
[5] Infatti, l’art. 23, comma 13, del D. L. N. 78 del 1° luglio 2009 (cd. “decreto anticrisi”), ha previsto un’ulteriore ultima proroga dell’entrata a regime. Viene, infatti disposta la modifica all’articolo 9, comma 8, del D. L. 31 gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, con la sostituzione del termine di entrata a regime della disciplina della “Comunicazione Unica” alla data del 1° ottobre 2009. Tuttavia il D. L. N. 78/2009 non ha modificato il successivo comma 9 del citato articolo 9, che prevede un periodo transitorio di sei mesi (a partire dal termine ora modificato del 1° ottobre 2009), nel quale è ancora consentito presentare le singole comunicazioni, in modalità non integrata, a tutte le competenti Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) in base alla normativa previgente.