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venerdì 6 Dicembre 2024

AVVOCATI: GUIDA ALLE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 13 L.388/2000

Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, la norma di cui all’art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef  pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi.

Avvocati: Guida alle nuove iniziative di lavoro autonomo  ai sensi dell’art. 13 L. 388/2000  

Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, la norma di cui all’art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef  pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi.

In sostanza, dal punto di vista contabile, chi si avvale di tale regime è unicamente tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

Dal punto di vista strettamente fiscale, la scelta del regime in oggetto comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo: si noti bene che si tratta del reddito imponibile, ovvero del reddito prodotto al netto delle spese inerenti all’attività, sostenute nel periodo di imposta.

L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef, pertanto si versano regolarmente le altre imposte, ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). I contribuenti dovranno, in particolare, corrispondere, in sede di dichiarazione annuale, l’acconto Irap (sempre, naturalmente, che sussista il presupposto dell’attività autonomamente organizzata), calcolato secondo le modalità previste ordinariamente.

Coloro che si avvalgono di questo regime possono godere anche di un credito di imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: infatti, ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro.

Dopo aver preso in considerazione i principali  aspetti appetibili del regime fi scale di cui all’art. 13, procediamo  a verificare quali sono le condizioni necessarie per potervi accedere:

a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l’attività professionale, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un’importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30. 987,41 euro;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (art. 13, comma 2, L. 388/2000).

Il regime fiscale agevolato ha la durata di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.

La scelta vincola  il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

In tal senso la Circolare n. 59 del 18. 6. 2001 e la Circolare n. 8 del 26. 1. 2001 contenenti le disposizioni circa le modalità ordinarie di determinazione e versamento dell’imposta in via ordinaria.

Il modello di richiesta, allegato al provvedimento del 14. 3. 2001 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari, appunto, il servizio di tutoraggio.

Il regime  agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti dei compensi o ricavi sopra indicati. Nella specie, il regime  agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l’importo di 30. 987,41 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46. 481,12 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;

b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica  il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i ricavi  e i compensi superino del 50% detti limiti.

In tali situazioni l’intero reddito del lavoratore autonomo conseguito nel periodo d’imposta verrà assoggettato a tassazione nei modi ordinari (art. 13, comma 3, Legge 388/2000).

Il giovane professionista, avvocato o praticante avvocato, che apre per la prima volta la Partita Iva per l’esercizio della propria attività professionale e che si trova nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, Legge 388/2000, può in tale sede richiedere di essere assoggettato al regime fiscale agevolato, ai sensi dell’art. 13, Legge 388/2000.

Una volta presentata l’istanza, egli, al momento dell’effettuazione di un’operazione imponibile (prestazione professionale), dovrà emettere la fattura in duplice copia, consegnandone una al cliente e trattenendone una per sé.

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 26. 1. 2001, punto 1. 5: “solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva”.

A tal proposito, è molto importante ricordare che i redditi soggetti all’imposta sostitutiva non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto9: per fare un esempio pratico, lo studio legale che versi dei corrispettivi ad un avvocato a fronte di una collaborazione professionale non dovrà operare la ritenuta. In tal senso, dovrà essere indicata un’apposita dicitura in calce alla fattura, del tipo: “compensi non assoggettati a ritenuta ex art. 13, Legge 388/2000”.

Parimenti, l’avvocato dovrà conservare  le fatture passive, emesse a fronte di acquisti posti in essere nell’ambito della propria attività professionale.

Le fatture attive e passive dovranno essere tenute e conservate in ordine cronologico, per ciascun periodo d’imposta, ma non dovranno essere registrate su alcuna scrittura contabile.

Le scadenze che dovranno essere tenute presenti dal professionista sono:

1) quella relativa al versamento annuale dell’imposta sostitutiva dell’Irpef (10% del reddito);

2) quelle relative al versamento dell’Irap, compresi  gli acconti;

3) quella relativa al versamento (annuale) dell’Iva;

4) quella relativa alla presentazione annuale delle denuncia annuale dei redditi, compresa la compilazione dei dati rilevanti ai  fini dell’applicazione degli studi di settore, ove necessari.

Il contribuente dovrà infatti, sulla scorta dei dati risultanti dalle fatture attive e dalle fatture passive, autoliquidare le imposte dovute, provvedendo ai necessari versamenti, oltre che compilare e presentare la dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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