Le Associazioni, sia di promozione culturale (A. P. S. ) che sportivo dilettantistiche (A. S. D. ) in possesso della partita IVA sono tenute entro giorni ad iscriversi al R. E. A. , inteso come “Repertorio Economico Amministrativo”, disciplinato dall’ articolo 8, punto d) della L. 580/93 e dall’articolo 9 del DPR 581/95 è retaggio di competenza della Camera di Commercio. Si tratta di un archivio dati costituito con lo scopo preciso di garantire che nel sistema siano inserite tutte le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese o delle Associazioni che non sono tenute ad iscriversi nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese.
Associazioni: obbligo di iscrizione al R. E. A.
Le Associazioni, sia di promozione culturale (A. P. S. ) che sportivo dilettantistiche (A. S. D. ) in possesso della partita IVA sono tenute entro giorni ad iscriversi al R. E. A. , inteso come “Repertorio Economico Amministrativo”, disciplinato dall’ art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall’ art. 9 del DPR 581/95 è retaggio di competenza della Camera di Commercio. Si tratta di un archivio dati costituito con lo scopo preciso di garantire che nel sistema siano inserite tutte le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese o delle Associazioni che non sono tenute ad iscriversi nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese.
Presupposto soggettivo alla iscrizione
Per il Ministero dello Sviluppo Economico: “ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative”. Se una associazione possiede la partita IVA e svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale, allora deve iscriversi al REA nel rispetto della legge e anche nel suo interesse di poter stipulare una convenzione con le pubbliche amministrazioni (Comuni, Regioni, Province, et similia). Queste, infatti, possono richiedere come requisito indispensabile per l’avvio delle convenzioni l’iscrizione al REA da parte delle Associazioni stesse. Se, invece, una associazione realizza esclusivamente attività istituzionale, l’obbligo dell’iscrizione al REA non sussiste: è sufficiente l’utilizzo del numero di codice fiscale.
Come iscriversi al R. E. A.
L’iscrizione al R. E. A. O domanda di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo può essere effettuata da un membro del direttivo dell’Associazione, da un socio avente delega/procura o da un legale rappresentante dell’Associazione stessa mediante la compilazione in ogni sua parte dell’apposito modello R che deve poi essere presentato in via telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (di fatto lo invia l’intermediario/consulente con delega).
Termini e sanzioni
ATTENZIONE! Le denunce da effettuare al REA devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell’evento denunciato.
La mancata iscrizione al R. E. A. Potrebbe farvi incorrere in una multa di 154. 94€, ridotta a 30. 99€ quando il modello viene consegnato entra 30 giorni dal termine previsto.
Per assistenza chiamate il nostro NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52
Il costo della pratica per i non clienti ammonta ad € 149,00 oltre le spese camerali anticipate alla data di pubblicazione pari ad € 48 (di cui € 30 di diritto annuale e € 18 per i diritti di segreteria).