Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 vi è la modifica alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato, con decorrenza 1. 1. 2016, ad € 3. 000,00 sostituendo il precedente limite fissato in € 1. 000,00.
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVO DILETTANTISTICHE E CULTURALI: LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 vi è la modifica alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato, con decorrenza 1. 1. 2016, ad € 3. 000,00 sostituendo il precedente limite fissato in € 1. 000,00.
A seguito di quanto disposto dall’art. 19 del D. L. G. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio (la cui applicazione era in origine fissata al 1. 1. 2017 e successivamente anticipata dalla Legge di Stabilità 2016 al 1. 1. 2016), l’ inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti non causerà più la decadenza dal regime agevolato opzionale previsto dalla L. 398/1991 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per gli enti non lucrativi in genere. Ciò si traduce in un effetto certamente positivo sulle contestazioni non definitive, per le quali gli uffici finanziari non si sono ancora ritirati, basate sulla violazione dell’obbligo di tracciabilità, che in fase contenziosa troveranno molto probabilmente una soluzione a favore delle associazioni, società sportive dilettantistiche e di ogni altro ente non profit. Infatti è già di per sè quest’ultimo un elemento che rafforza il recente comunicato da parte della Agenzia delle Entrate, con cui si invitano gli uffici a ritirarsi dagli accertamenti pendenti ed inerenti basi imponibili rettificate e sanzioni comminate causa mancato rispetto del vecchio limite sulla tracciabilità dei flussi finanziari € 516,46 (poi portato ad € 1. 000). Tale disposizione, nel testo precedentemente in vigore, stabiliva che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati, se di importo pari o superiore ad € 1. 000,00 (oggi € 3. 000,00), dovevano essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, pena la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 11 del D. L. G. 471/1997. Disposizioni, queste, che permangono ancora oggi salvo che per la parte relativa alla violazione dell’obbligo in esame, che era causa di decadenza dal regime fiscale di favore previsto dalla L. 398/1991, per cui l’Amministrazione, constatata l’infrazione in sede di accertamento, assoggettava a tassazione l’imponibile (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva) secondo quanto previsto dalle regole ordinarie.
Le regole sulla tracciabilità dei pagamenti non trovano applicazione qualora vengano effettuati prelevamenti e versamenti sul conto corrente postale o bancario. Dunque, vi è libertà di prelevare dal proprio conto denaro contante per somme superiori ad € 3. 000,00 e di versare importi che superino detto limite, senza necessità di ricorrere allo strumento del bonifico. Analogamente, vi è libertà di incassare assegni circolari per importi superiori al nuovo limite a condizione, però, che si tratti di assegni non trasferibili.
Altro caso di esonero dall’applicazione delle regole sulla circolazione del contante è rappresentato dai bollettini postali, che possono essere pagati in contanti per un importo pari o superiore ad € 3. 000,00 in quanto trattasi di pagamenti che avvengono attraverso un intermediario (Poste italiane) e che, quindi, sono tracciati.
Si ricorda che non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamenti in contanti frazionando il debito in tante rate, ciascuna di importo inferiore ad € 3. 000,00, al solo fine di evitare gli strumenti tracciabili. Anche i pagamenti rateizzati devono, infatti, sottostare alle regole sul divieto di contante se l’ammontare complessivo dell’affare supera il limite legale. In altre parole, se cliente e fornitore si accordano per un corrispettivo di € 5. 000,00, il pagamento non può avvenire in contanti con due pagamenti rateali di € 2. 500,00 l’uno. Per stabilire quale strumento di pagamento occorre utilizzare, bisogna prendere in esame l’intera operazione e non la singola rata. Tuttavia, si può procedere a tanti pagamenti in contanti di importo inferiore al limite legale, e quindi evitare gli obblighi di legge indicati, a condizione che il frazionamento risulti da un accordo intercorso tra i contraenti e che sia previsto dalla natura stessa dell’operazione.
Anche l’affitto si può pagare in contanti, purché ogni singolo canone sia di importo inferiore al limite di € 3. 000,00. Gli importi superiori, invece, dovranno essere versati con strumenti tracciabili.
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