L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. In presenza di determinate condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
ASSOCIAZIONI E SOCIETà SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)
L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. In presenza di determinate condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico. Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro:
· la denominazione sociale;
· la sede legale;
· i dati dei soci fondatori.
Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica.
Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:
· la denominazione;
· l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
· l’attribuzione della rappresentanza legale;
· l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
· le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le qua- li si applicano le disposizioni del codice civile;
· l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approva- zione degli stessi da parte degli organi statutari;
· modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
· l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Per le società sportive di capitali, è previsto altresì:
· il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
· l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.