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venerdì 6 Dicembre 2024

PMI E LIBERI PROFESSIONISTI COME SOSPENDERE LE RATE DEI PRESTITI, FINANZIAMENTI, LEASING E NOLEGGIO.

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti.

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti.

Tale decreto ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento a:

moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da Banche e Intermediari Finanziari a micro, piccole e medie imprese;
nuovi interventi del Fondo di Garanzia per le PMI.

Moratorie PMI: Secondo quanto stabilito dal D. L. 18/2020, art. 56, commi 4 e 5 possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto della pandemia.

Secondo la definizione della Commissione Europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure l’impresa deve essere in bonis quindi non deve avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate”, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute, quindi non-pagate o pagate parzialmente da più di 90 giorni.

MODALITà DI ACCESSO: I soggetti che intendono accedere alle menzionate misure devono presentare alla propria banca o al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Inoltre, nella comunicazione l’impresa deve auto-dichiarare:

il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge: ciò non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la già menzionata comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, o attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Come indicato dal Ministero, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel D. L. 18/2020 sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D. L. 18/2020, articolo 56, co. 2): Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. A), b) e c) del suddetto decreto:

le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. è facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

La ABI ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà quindi posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità.

Qui di seguito troverete allegati il modulo di richiesta e l’autodichiarazione da mandare via PEC.  

Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM, saremmo lieti di occuparci della vostra pratica!

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