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venerdì 6 Dicembre 2024

Assegnazione di beni “non proporzionale” alle quote societarie. Guida ai meccanismi di riequilibrio con caso pratico e risparmio d’imposta fino al 100% per il socio assegnatario.

In linea di principio l’operazione di assegnazione di beni ai soci, che consente di assoggettare a tassazione premiale l’estromissione degli asset societari dall’attivo patrimoniale con imposta sostitutiva ad aliquota agevolata ( 8%), dovrebbe rispettare le quote di partecipazione dei soci assegnatari. Tuttavia nella prassi è difficile che ciò accada subito e in misura esatta. Cosa fare allora per ripristinare l’equilibrio sociale in caso di assegnazione non proporzionale? Esaminiamo un caso pratico e accertiamo quanto può risparmiare fiscalmente il socio assegnatario del bene con rimborso di capitale.  

Come si pianifica l’assegnazione  di beni ai soci  “proporzionale  alle quote” 

In linea di principio l’operazione di assegnazione di beni ai soci che consente di assoggettare a tassazione premiale l’estromissione degli asset societari dall’attivo patrimoniale con imposta sostitutiva ad aliquota agevolata ( 8%), dovrebbe rispettare le quote di partecipazione dei soci assegnatari. Tuttavia nella prassi è difficile che ciò accada subito e in misura esatta.

Per ripristinare l’equilibrio societario “alterato” dalle asimmetrie generate dalle operazioni traslative dei beni immobili da società di capitali, sarà possibile :

per l’assegnazione da società in liquidazione (ipotesi naturale) assegnare anche poste del passivo a taluni soci per conguagliare il diverso valore dei beni dell’attivo;

in caso di assegnazione per l’impresa in normale funzionamento, eseguire una assegnazione di capitale non proporzionale cui consegue la variazione delle quote di partecipazione dei soci alla società. ( assegnazione in sede di riduzione di capitale sociale);

Nella seconda opzione, occorre che la scelta di una riduzione non proporzionale del capitale sia assunta all’unanimità dei soci per superare il contrario disposto dell’articolo 2482-quater del codice civile (applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza).

In sintesi è legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale ( volontaria) che in quella per perdite (obbligatoria), deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in modo “asimmetrico” le percentuali di partecipazione dei singoli soci.

In alternativa è necessario che il socio che si vede assegnato un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario.

Il caso pratico di una Srl

La società Omega Srl detiene due beni immobili che chiamiamo A e B iscritti nell’attivo patrimoniale rispettivamente con il valore di 50 e di 30 e intende assegnarli rispettivamente ai soci Tizio e Sempronio partecipanti ciascuno al capitale sociale per il 50%. Posta la mancanza di passività, il netto patrimoniale ammonta a 80. Se la società procedesse all’assegnazione a Tizio dell’immobile A e a Caio dell’immobile B non ci sarà in partenza proporzione rispetto alle quote detenute. Come si può riequilibrare l’operazione di assegnazione? Il socio Tizio potrà eseguire un versamento in conto capitale per l’importo di 20 ( pari allo scarto tra i due valori immobiliari). In tal modo attraverso tale versamento , il socio Caio riceverà da un lato l’immobile per 30 e in misura addizionale liquidità per 20 per un totale di 50 , importo esattamente corrispondente a quanto ricevuto in assegnazione (per il solo immobile) da Tizio. Si otterrà così un’assegnazione proporzionalmente corretta.

Risparmio fiscale fino al 100% per il socio assegnatario con rimborso di capitale

NB Se l’assegnazione immobili venga posta in essere a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non maturerà alcun reddito tassabile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari al valore (anche catastale) del bene assegnato, non si annulli. Il socio non realizzerà una nuova materia imponibile in quanto riceverà in restituzione in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. In altri termini il differenziale tra valore attuale dell’immobile e costo fiscale della partecipazione rilevante quale eccedenza tassabile, non sussisterà e, anche qualora si realizzasse parzialmente e in misura ridotta, il prelievo in capo al socio risulterà solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società con imposta sostitutiva.

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