Nello studio n. 103/2012/T, pubblicato il 3 dicembre, il Consiglio Nazionale del Notariato torna nuovamente sulle vicende connesse alla fiscalità delle assegnazioni di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività di imprese, alla luce delle novità introdotte dalla L. N. 138/2011.
Assegnazione di beni immobili ai soci: su diesamina della novità introdotte dalla L. 138/2011 l’assegnazione non sempre è imponibile
Nello studio n. 103/2012/T, pubblicato il 3 dicembre, il Consiglio Nazionale del Notariato torna nuovamente sulle vicende connesse alla fiscalità delle assegnazioni di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività di imprese, alla luce delle novità introdotte dalla L. N. 138/2011.
Nel documento sono approfonditi gli aspetti connessi al trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette, sia dal lato dell’impresa assegnante sia dal lato del socio assegnatario.
La pubblicazione di un ulteriore approfondimento sul tema, osserva il Notariato nelle premesse, si rende necessaria alla luce dell’entrata in vigore della L. N. 138/2011 che, attraverso l’introduzione della lettera h-ter) nell’art. 67 del TUIR ha disciplinato un ulteriore tipologia di reddito diverso relativo alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
Una delle soluzioni suggerite per non far sorgere tale presupposto impositivo consiste nell’assegnazione in proprietà al socio dei beni di cui lo stesso aveva il solo godimento.
Premettendo che l’assegnazione di beni ai soci è inquadrabile come un fenomeno traslativo inerente i beni sociali; ne consegue che la società attribuisce al socio valori espressi nell’attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto.
Per quanto concerne le modalità di assegnazione, il Notariato “sposa” la tesi che configura nell’assegnazione di beni una cessione a titolo oneroso, in quanto a essa si accompagna sempre l’estinzione di un diritto di credito del socio. Dopo una breve panoramica sulle diverse situazioni giuridiche che possono concretizzare assegnazioni di beni ai soci, lo Studio entra nel merito della disciplina fiscaledell’assegnazione di beni immobili in favore del socio persona fisica.
Per quanto concerne il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette, osserva il Notariato, l’assegnazione di beni ai soci subisce una differente imposizione a seconda della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie.
Ai fini IVA, l’assegnazione ex. Art. 2, comma 2, n. 6 del DPR n. 633/72, costituisce operazione imponibile regolata attraverso autofatturazione da parte della società. Ciò a prescindere dall’oggetto della società e dal titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata.
Nel dettaglio, potranno verificarsi diverse situazioni:
a) assegnazioni soggette a IVA (operazioni ricomprese all’art. 10, n. 8-bis e ter del DPR n. 633/72), nel qual caso la base imponibile corrisponderà al valore normale dei beni assegnati e l’aliquota sarà quella indicata nelle tabelle allegate al DPR n. 633/72 per ciascuna categoria di beni;
b) assegnazioni esenti da IVA e assoggettate a registro;
c) assegnazioni escluse da IVA e assoggettate a registro, ciò nell’ipotesi in cui la natura del bene assegnato non configuri un’operazione imponibile (ad esempio l’assegnazione di un terreno agricolo);
d) assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’IVA all’atto di acquisto.
In quest’ultimo caso, a giudizio del Notariato, l’assimilazione delle assegnazioni ai soci di cui al n. 6 tra le operazioni imponibili dovrebbe operare a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno esercitata la detrazione all’atto dell’acquisto.
Per quanto attiene il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro, argomentando dall’art. 4, lettera a) della tariffa parte prima del TUR e in forza del rinvio operato dalla lettera d) n. 2 dello stesso articolo, nel caso in cui l’assegnazione di beni ai soci non sia soggetta ad IVA essa sarà assoggettata a registro nella misura ordinaria.
Con riferimento ai beni immobili di natura residenziale, pertanto, saranno applicabili, a seconda della qualifica del socio recedente/assegnatario: il prezzo valore; le eventuali agevolazioni prima casa; l’agevolazione dell’1% per le società di trading immobiliare.
Passando al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette, un ulteriore elemento da tenere in considerazione è connesso alla circostanza che l’assegnazione del bene risulta fiscalmente rilevante non solo per la società concedente ma altresì per il socio interessato.
In capo al soggetto IRES che assegna il bene viene evidenziato come la disciplina fiscale sia comune a tutte le ipotesi di assegnazione di beni ai soci, avendo il legislatore indicato la modalità impositiva in base al metodo di valorizzazione del valore normale per regolare la fuoriuscita dei beni dall’ambito del regime di impresa quando ne escono a fronte di atti diversi da quelli a titolo oneroso.
Conseguentemente, in caso di assegnazione di beni strumentali ai soci (a prescindere dalla causa) o di destinazione dei medesimi beni a finalità estranee all’esercizio di impresa ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza fiscale occorrerà prendere in considerazione la differenza tra valore normale e il costo non ammortizzato dei beni in forza di quanto disposto dall’art 86 comma 3 del TUIR.
Nello specifico dovrà farsi riferimento alla classificazione dei beni assegnati. La rilevanza fiscale dell’assegnazione emergerà nel caso in cui vengano assegnati beni merce, generando ricavi che saranno pari al valore della contropartita patrimoniale conseguita o valore normale del bene assegnato. Qualora invece siano assegnati beni strumentali si genereranno plusvalenze commisurate nella differenza tra il valore normale del bene estromesso e il valore fiscalmente riconosciuto del bene stesso. Infine, per quanto concerne i profili fiscali relativi al socio assegnatario, questi dipenderanno dalle diverse fattispecie cui risulta collegata l’assegnazione.
Talune di queste, infatti, avranno rilevanza esclusivamente patrimoniale, non rilevando pertanto ai fini impositivi.
A tal proposito il Notariato individua tre casistiche:
a) assegnazione a seguito di distribuzione di utili in natura, nel qual caso si realizzerà un reddito tassabile in capo al socio persona fisica non imprenditore (con il valore imponibile determinato in relazione al valore normale dei beni assegnati alla data di stipula dell’atto di trasferimento o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);
b) assegnazione a seguito di ripartizione di riserve o fondi assimilati al capitale sociale (nel qual caso non vi sarà concorrenza alla formazione del reddito della società, non costituendo per i soci reddito tassabile l’eventuale successiva distribuzione, trattandosi piuttosto di una semplice restituzione di capitale);
c) assegnazione a seguito di recesso e altre ipotesi ex. Art. 47, comma 7, TUIR (nel qual caso le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituirà utile tassabile esclusivamente per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o per la sottoscrizione delle quote annullate)
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