Esaminiamo ai fini delle imposte dirette ed indirette, l’assegnazione di beni immobili in favore del socio persona fisica, sia dal punto di vista dell’assegnante (sovente società di costruzione e/o gestione immobiliare) che dell’assegnatario (per l’appunto socio persona fisica).
Assegnazione di beni immobili ai soci: IVA – Imposta sul Valore Aggiunto
Esaminiamo ai fini delle imposte dirette ed indirette, l’assegnazione di beni immobili in favore del socio persona fisica, sia dal punto di vista dell’assegnante (sovente società di costruzione e/o gestione immobiliare) che dell’assegnatario (per l’appunto socio persona fisica).
Imposta sul Valore Aggiunto – Iva
L’assegnazione dei beni ai sensi dell’articolo 2 comma 2 n 6 D. P. R. 633/1972 costituisce operazione imponibile Iva regolata con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva considera dunque come una cessione a titolo oneroso l’assegnazione di beni fatte ai soci sia da società di persone sia da società di capitali qualunque sia l’oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata.
La norma trova la sua ratio nel voler impedire che mediante la costituzione di società si realizzino con successive assegnazioni ai soci trasferimenti simulati di beni, i quali giungerebbero agli assegnatari completamente detassati nel caso in cui in relazione a tali beni sia stato detratto l’importo dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.
Le fattispecie possibili di assegnazione di immobili sono:
a) assegnazioni soggette ad Iva (ai sensi dell’articolo 10 n 8-bis e n 8-ter). La base imponibile a norma dell’articolo 13 dello stesso decreto Iva lettera c) corrisponde al valore normale dei beni assegnati; l’aliquota è quella indicata nella Tariffa allegata al D. P. R. Iva per ciascuna categoria di beni.
b) Assegnazioni esenti da Iva ed assoggettate ad imposta di registro si hanno due ipotesi:
· La prima è relativa alla assegnazione di beni acquistati o importati in regime di totale indetraibilità dell’Iva (articolo 10 comma 1 n 27-quinquies del DPR n. 917 del 1972) per ragioni soggettive connesse all’attività del soggetto (perché fa operazioni esenti o perché ha un pro-rata pari a zero) oppure per ragioni oggettive (connesse alla natura del bene articolo 19-bis 1 comma 1 lettera i: abitazioni).
· La seconda è relativa alla assegnazione esente perché non ricorre una delle ipotesi di imponibilità ex articolo 10 n 8-bis e n 8-ter del richiamato DPR n. 917 del 1972.
c) Assegnazioni escluse da Iva e assoggettate a imposta di registro: ricorre tale ipotesi con riferimento alla natura del bene assegnato che non le fa rientrare tra le operazioni imponibili (es. Terreno agricolo). Articolo 2 comma 3 D. P. R. 633/1972.
d) Assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’Iva all’atto di acquisto. Per l’Erario l’operazione può risultare imponibile solo nei casi in cui la società assegnante abbia detratto interamente o parzialmente l’Iva all’atto di acquisto e non anche nell’ipotesi opposta di assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’Iva all’atto di acquisto. (come nel caso di acquisto da un privato), di fatto però la posizione non è così cristallina ed attendiamo Circolare esplicativa ed interpretativa da parte della Agenzia delle Entrate (a nostro avviso già tardiva).
Dott. Alessio Ferretti |
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