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venerdì 6 Dicembre 2024

Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali posizione del Socio assegnatario 1.2

Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio.

Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1. 2

Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta

Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio (analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. ) affinché possano essere globali e non parziali, esse riguardano la moltitudine di società di costruzioni, gestione immobiliare e non solo che hanno in pancia (attività dello stato patrimoniale) tali beni e per vari motivi o per eccessiva onerosità dell’operazione (fino ad oggi. ) non li hanno estromessi dalla società “trasferendone la proprietà” ai soci persone fisiche.

Ante agevolazione in oggetto, entrata in vigore il 01. 01. 2016 con termine 30. 09. 2016, le vie per trasferire la proprietà di beni mobili ed immobili in capo ai soci persone fisiche erano principalmente due.   1) Cessione  2) Trasformazione. Ambedue non saranno trattate in questa divulgazione perché quasi sempre obsolete ed onerose, infatti, le assegnazioni quando impostate bene, godono di un fortissimo risparmio lecito di imposta ed assicurazione dal non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Posizione fiscale del socio Assegnatario di bene immobile o mobile

N. B. La cessione e la trasformazione hanno il vantaggio che non generano in capo al socio alcun reddito imponibile, ma il limite che tutta la tassazione viene sostenuta dalla società assegnante, ed ambedue i soggetti (assegnatario e società) possono essere esposti a verifiche. Al contrario, l’assegnazione di beni immobili può risultare fiscalmente libera nei confronti del socio persona fisica assegnatario, in applicazione del regime agevolativo in esame,  con il solo sostenimento delle imposte degli atti e la tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale.

La legge di stabilità a fissa il perimetro dell’agevolazione stabilendo che nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 (regime di tassazione ordinario), restano dunque applicabili il comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47.

La norma disciplina che se l’assegnazione di un bene in natura (esempio un ufficio o una casa) avvenga a fronte della distribuzione di utili potrebbe far conseguire un reddito imponibile in capo al socio assegnatario persona fisica  pari  alla  eccedenza  rispetto  al  valore  del  bene  assegnato;  mentre  qualora  si dovesse  realizzare mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere in misura ridotta o addirittura essere inesistente.

Nel caso di distribuzione di utili e/o riserve di utili detto presupposto di reddito (eventuale eccedenza) va calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale che l’immobile ha in capo alla società.

Nel  caso  invece  di  distribuzione  di  capitale  e/o  riserve  di  capitale  il  reddito  da tassare (eccedenza) va calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nella nuova disciplina il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare inferiore rispetto a quello emergente in regime non agevolato, in quanto sia nell’uno (si agisce sugli utili) che nell’altro caso (si opera sul capitale), va effettuato dovendosi computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società.

Il prelievo in capo al socio risulterà dunque solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società a tale titolo.

L’assegnazione di beni può generare un diverso impatto fiscale per il socio di società di persone rispetto al socio di società di capitali e a seconda della tipologia di operazione effettuata per dar corso alla stessa.

 

Assegnazione nelle società di persone

Nelle società di persone (S. N. C. , S. A. S. ) si deve distinguere se l’assegnazione avvenga a fronte della distribuzione di utili o di capitale.

Nel primo caso di distribuzione di utili, per i soci assegnatari non vi sarà ulteriore tassazione; il prelievo dell’8% (o del 10,5%) avrà carattere definitivo sia per la società che per il socio. Infatti, gli utili risulteranno già tassati per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell’articolo 5 del D. P. R. N. 917/1986.

Nella fattispecie in cui l’assegnazione segua il rimborso di capitale o di riserve di capitale in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile.

 

Assegnazione nelle società di capitali

L’assegnazione nelle società di capitali (S. R. L, S. A. Pa. , S. P. A. ) può assumere rilevanza fiscale per il socio persona fisica a seconda della tipologia di operazione posta in essere per dar corso all’operazione stessa di trasferimento della proprietà.

Se l’assegnazione di beni mobili o immobili fosse posta in essere:

a)     a fronte della distribuzione di utili, l’eccedenza potrebbe generare un reddito di capitale per il socio (utile in natura o dividendo) qualora emergesse sottraendo al valore del bene (determinabile anche su base catastale) non solo il costo fiscale dell’immobile, ma anche l’importo assoggettato a imposta sostitutiva.

b)    a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari  al  valore  (anche  catastale)  del  bene  assegnato,  non  si  annulli,  perché  risulterà  ancora maggiore del differenziale imponibile. In definitiva il costo fiscale darà ancora un saldo attivo nonostante sia stato ridotto nel suo ammontare. Il socio non realizzerà una nuova ricchezza in quanto si vedrà restituire in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. Se invece all’esito del calcolo emergesse un differenziale imponibile (sottozero) si determinerà anche nel regime agevolato un reddito di capitale (dividendo imponibile) per il socio. L’eccedenza tassabile emergerà dalla differenza tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (che può essere sostituito dal valore catastale) (a cui andrà detratto il reddito assoggettato a imposta sostitutiva) e il costo fiscale della partecipazione. In tal caso il socio maturerà una nuova ricchezza tassabile in quanto si vedrà restituire e in natura più di quanto aveva apportato/conferito in conto capitale.

c)     a fronte della distribuzione di una pluralità di riserve di varia natura (di utili e di capitali) andrà effettuato un calcolo proporzionale per stabilire se l’eventuale eccedenza da tassare vada tassata come (utile) dividendo oppure come (capitale) un dividendo e/o una cessione di partecipazioni.

 

Rispetto  al  socio  persona  fisica  non  emergeranno  differenze  sia  che  si  proceda  con distribuzione  di  utili  che  mediante  rimborso  di  capitale:  l’eccedenza  in  entrambi  i  casi  farà conseguire un reddito di capitali.

 Dottor Alessio Ferretti  

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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