La Cassazione con sentenza del 6 settembre 2013 n. 20485 ha sancito una linea di demarcazione importante a tutele di coloro che sono “subentrati” nella gestione in associazioni ed enti non profit ed in data successiva alla loro nomina hanno subito notifica di avviso di accertamento e/o atti similari per annualità pregresse facenti capo a soggetti diversi da loro stessi…
ASD E APS: No alla responsabilità solidale tributaria delle precedenti gestioni
La Cassazione con sentenza del 6 settembre 2013 n. 20485 ha sancito una linea di demarcazione importante a tutele di coloro che sono “subentrati” nella gestione in associazioni ed enti non profit ed in data successiva alla loro nomina hanno subito notifica di avviso di accertamento e/o atti similari per annualità pregresse facenti capo a soggetti diversi da loro stessi…
Secondo la Corte di Cassazione la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto della associazione non riconosciuta (la quasi totalità delle Associazioni di Promozione Sociale ed Associazione Sportivo Dilettantistiche) non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’ente stesso bensì alla attività negoziale realmente svolta per suo conto.
Questo principio va a tutelare centinaia di casi in Italia di imprenditori ed appassionati che per non perdere il diritto di gareggiare in un determinata categoria sono subentrati nell’organo amministrativo di associazioni che gestiscono attività sportive (tennis, calcio a 11, calcio a 5, basket, pallavolo, etc. ) precostituite da altri soggetti. In questo caso il subentrante si è visto recapitare cartelle ed atti dalla amministrazione finanziaria a proprio nome in solido con “la vecchia gestione”.
Se sei in questa situazione e devi gestire la fase di contraddittorio e/o di contenzioso
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