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mercoledì 2 Ottobre 2024

APS – ASD – SSD IN REGIME LEGGE 398/91: Effetti della mancata annotazione e comunicazione dei corrispettivi

Quesito: Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti), gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui  alla  legge  n.   398  del  1991  “devono”,  fra  l’altro.

 

Aps – Asd – Ssd  in regime legge 398/91: Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal dm 11 febbraio 1997 (annotazione e comunicazione dei corrispettivi)

Quesito: Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti), gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui  alla  legge  n.   398  del  1991  “devono”,  fra  l’altro,  “annotare,  anche  con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato”. Si è posto il dubbio se il mancato rispetto del predetto obbligo contabile comporti la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.  

Risposta

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni (ASD) e  le  società  sportive  dilettantistiche (SSD)  che,  nel  corso  del  periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250. 000 euro. L’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico degli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, prevedendo che gli stessi enti devono:
·       versare trimestralmente l’IVA mediante modello F24 entro il giorno16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
·       numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;
·       annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997;
·       annotare distintamente nel citato modello i proventi di cui all’articolo 25,  comma  2,  della  legge  13  maggio  1999,  n.   133  che  non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.  Si fa presente, altresì, che gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (v. Articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633). Ciò posto, si evidenzia che la norma di cui all’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge n. 398 del 1991 in caso di mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997, fermo restando, naturalmente, che la permanenza nel regime agevolativo è subordinata alla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa. Si ritiene, quindi, che qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del predetto modello secondo le  modalità previste dal citato articolo 9 del DPR n. 544 del 1999, si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell’ente sportivo dilettantistico tenendo conto  delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell’ente, con fatture e altri documenti. In sostanza, l’ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore. In  particolare,  in  assenza  dei  presupposti  previsti  dalla  legge  [ad esempio,  violazione  del  divieto  di  distribuzione  diretta  o  indiretta  di  utili; proventi  conseguiti  nell’esercizio  di  attività  commerciali  superiori  a  euro 250. 000; violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di enti sportivi dilettantistici e dei versamenti da questi effettuati di importo superiore a euro 516,46 (v. Articolo 25, comma 5,  della legge n.   133 del 1999)] l’ente sportivo dilettantistico non potrà beneficiare delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991. La mancata osservanza dell’adempimento di cui trattasi comporta, comunque, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione da euro 1. 032 ad euro 7. 746), secondo cui “chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla legge in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della  legge  tributaria, è  punito  con  la  sanzione amministrativa da  lire  due milioni a lire quindici milioni” (da euro 1. 032 ad euro 7. 746). Il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 (ad esempio, la conservazione e numerazione  progressiva   delle   fatture   di   acquisto   ovvero   il   versamento trimestrale dell’IVA)  comporta – al pari della mancata tenuta del prospetto di cui al DM 11 febbraio 1997 – l’applicazione delle specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. N. 471 del 1997 e non la decadenza dal regime tributario di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che gli inadempimenti non precludano all’amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso. Siamo esperti nella consulenza fiscale e contabile rivolta a:
Associazioni di Promozione Sociale (APS);
Associazioni Sportivo Dilettantistiche(ASD);
Società  Sportive  Dilettantistiche (SSD);
Organismi Di Volontario (ODV).  

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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