I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.
I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.
Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef. Tale ritenuta si effettua:
a. a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7. 501 e 28. 158,28 euro;
b. a titolo d’acconto, se superiore a 28. 158,28.
Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto.
Nel secondo caso, viceversa, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita. Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.
ATTENZIONE
Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile, i manutentori e gli addetti alla pulizia. Sono escluse dall’imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.