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giovedì 3 Ottobre 2024

Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti

Provvedimento del 13 settembre 2011.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate  nel seguito del presente provvedimento;

 

Dispone:

1. Approvazione del modello  di domanda  di definizione  delle liti  fiscali pendenti di cui all’art. 39, comma 12, lett. B), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111

Con il presente provvedimento è approvato,  unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda  per la  definizione delle liti fiscali pendenti da presentare, secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111.       1. 1 La domanda di definizione di cui al punto 1 deve essere utilizzata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 39, comma 12, sopra  citato, intendono definire le liti fiscali di valore non superiore a  20. 000 euro  in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al  Giudice ordinario  in ogni  grado  del giudizio e anche a seguito di rinvio.

2. Descrizione e contenuto del modello

Il modello di domanda di cui al  punto 1 si  compone  del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento  dei dati personali, e  delle sezioni nelle quali vanno riportati i  dati necessari  ad  identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, e  la lite  fiscale oggetto di definizione.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3. 1 Il modello di cui al punto 1 verrà reso disponibile  gratuitamente dall’Agenzia  delle entrate in  formato elettronico  sul  sito   internet www. Agenziaentrate. Gov. It. La data a decorrere dalla quale il modello sarà reso disponibile all’utenza verrà resa nota con successiva comunicazione.

3. 2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a  quello approvato con il presente provvedimento e rechi  l’indirizzo  del  sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. 3 Il modello può essere  riprodotto con  stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

3. 4 La stampa del modello va effettuata nel rispetto della  conformità grafica secondo le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato A.

4. Modalità di presentazione della domanda

4. 1 Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata all’Agenzia  delle entrate una distinta domanda di definizione di cui al punto 1 esclusivamente in via telematica da  parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia  delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui  ai  commi 2–bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

In  alternativa, l’invio  può  essere effettuato  rivolgendosi  a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle  entrate,  a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta. In ogni caso  la domanda va consegnata in  tempo utile all’esecuzione  della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell’intermediario  di non accettare l’incarico.

4. 2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata  utilizzando il prodotto di compilazione a cui  gli  utenti  abilitati  all’utilizzo dei canali Entratel o Fisconline potranno accedere gratuitamente  attraverso  il sito internet www. Agenziaentrate. Gov. It. La data a partire dalla quale  sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.

4. 3 è fatto comunque  obbligo,  sia ai  soggetti  incaricati  della trasmissione telematica sia alla Direzione provinciale  dell’Agenzia  delle entrate che effettua l’invio telematico  su  richiesta  del  soggetto interessato, di rilasciare allo stesso una copia cartacea della  domanda di definizione, predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui  al precedente punto 4. 2, contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica.

4. 4 I medesimi soggetti di cui al precedente punto 4. 3 sono, altresì, obbligati a consegnare al soggetto interessato copia della comunicazione trasmessa  per via telematica dall’Agenzia  delle  entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.

4. 5 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dall’istante e dal soggetto eventualmente incaricato della  trasmissione telematica,  deve essere conservata a cura dell’istante fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione  provvisoria in  pendenza  di  giudizio,  sia  in sede  di definizione della lite pendente.

Modalità di versamento

5. 1 Per ciascuna lite fiscale  autonoma è effettuato entro il 30 novembre 2011 un separato versamento.

5. 2 Le somme  dovute  per la  definizione delle  liti sono versate mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce. è esclusa in ogni caso la compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. 3 Le indicazioni specifiche per la compilazione del modello F24 sono state stabilite con risoluzione del 5 agosto 2011,  n. 82/E, che ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti ed il codice identificativo relativo al “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”.

5. 4 La definizione si perfeziona mediante l’integrale pagamento  delle somme dovute entro il  termine  indicato nel precedente punto 5. 1 e la successiva presentazione della domanda di definizione cui al punto 1 entro il termine fissato dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011. Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda.

5. 5 In  caso  di errore scusabile  commesso  dal contribuente,  la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza  dovuta per la regolarizzazione, con le modalità previste dall’art. 60 del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall’art.   14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o  dall’art. 3,  comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990,  n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal giorno  successivo  al termine per  il versamento fissato dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, sono versate con le modalità previste ai punti 5. 2. E 5. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Motivazioni

Ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111, “le  liti fiscali di valore non superiore a 20. 000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi  alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di  giudizio e  anche  a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del  soggetto  che  ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con  il pagamento  delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ”. La lettera f) del predetto comma 12 dispone che “con uno  o  più  provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate  sono  stabilite le modalità  di versamento, di presentazione della domanda  di  definizione ed ogni  altra disposizione applicativa del presente comma”.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi di quest’ultima disposizione legislativa.      Riferimenti normativi

a) Disposizioni  riguardanti  l’Agenzia  delle  Entrate ed  il  suo Direttore Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57,  62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4. Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle  Agenzie fiscali e l’istituzione del  ruolo   speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria  a  norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.   Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 5, comma 1 e 6, comma 1).   Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disposizioni riguardanti la definizione delle liti fiscali Art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111. Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Chiusura  delle  liti fiscali pendenti”.

Allegato A

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello     Il modello deve essere predisposto su  fogli singoli, di  formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:     larghezza: cm 21,0;    altezza: cm 29,7.

è consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola,  di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

è  altresì consentita  la riproduzione e  l’eventuale  compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato  A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri  tipi di  stampanti che  comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.      Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza  con  quello approvato con il  presente provvedimento,  anche  per  quanto  riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.      Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura  la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

 

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore  bianco  con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni     I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al  fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di un’area grafica che ha le seguenti dimensioni:     altezza 65 sesti di pollice;     larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale  rispetto  ai  bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

 

Colori

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato  il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero  e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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