Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa “responsabilità sanzionatoria” prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale, contattaci per assistenza contabile e pareristica in edilizia…
Appalti: Abrogata la Solidarietà ai fini Iva, resta attiva quella previdenziale
Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa “responsabilità sanzionatoria” prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale. Contatta il nostro Studio Commercialista e Tributario per assistenza contabile e fiscale in edilizia.
In altri termini, il decreto non ha modificato il regime di responsabilità solidale contributiva relativa alle ritenute d’imposta di lavoro dipendente. La norma finale lascia, infatti, inalterate le regole in materia di lavoro. Infatti, il decreto ha calato la scure sull’articolo 35 del Dl 223/2006 abrogando solo i riflessi Iva della normativa.
Indipendentemente dall’adempimento appena abrogato, le imprese oculate devono introdurre una procedura di controllo economico-amministrativo dei propri fornitori con la quale verificare, per esempio, l’esistenza di un reale potere di rappresentanza del venditore rispetto all’impresa fornitrice; l’esistenza e l’attività dell’impresa fornitrice (attraverso l’acquisizione della visura camerale); la corrispondenza degli indirizzi della sede amministrativa e legale e della localizzazione dei pagamenti rispetto ai dati camerali.
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