La “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.
Aliquota IVA agevolata al 4% per insalate assortite pronte (in busta o preconfezionate) da mangiare e prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
analisi della risoluzione 23/E Agenzia delle Entrate dell’8 aprile 2013
OGGETTO: IVA – Cessioni prodotti ortofrutticoli IV gamma – aliquota applicabile – Consulenza giuridica – D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai prodotti di IV gamma, ai sensi del n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quesito
ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma.
La “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.
Tra i prodotti di IV gamma di più recente commercializzazione e affermazione sul mercato vi sono anche le insalate “assortite”, cioè prodotti che contengono, oltre all’ortofrutticolo fresco di IV gamma, anche altri ingredienti aggiunti di natura vegetale (non freschi o secchi, ad es. Crostini, noci, olive, ecc. ) e/o di natura non vegetale (ad es. Formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc. ).
Inizialmente tali prodotti venivano commercializzati in un contenitore che manteneva separata la materia prima fresca dagli altri ingredienti; oggi, l’evoluzione tecnologica ed il mantenimento della catena del freddo consentono la commercializzazione di prodotti in cui la materia prima ortofrutticola di IV gamma si trova già miscelata nella stessa confezione con gli altri ingredienti vegetali o non vegetali.
Recentemente, alcune tra le realtà aziendali associate più rappresentative del settore in questione hanno espresso l’esigenza di addivenire ad un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione dell’aliquota IVA ai prodotti in questione.
In conformità a quanto previsto con circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ALFA ha richiesto ed ottenuto un parere dall’Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.
Soluzione prospettata
ALFA ritiene che le cessioni dei suddetti prodotti siano da assoggettare all’aliquota IVA del 4 per cento, in quanto rientranti nella voce di cui al n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, riferita a “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04);”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Per giungere alla corretta classificazione doganale del prodotto in questione, definito “prodotto ortofrutticolo di IV gamma” misto ad ingredienti vegetali non freschi/secchi o non vegetali, l’Agenzia delle Dogane, nel parere tecnico rilasciato ad ALFA con nota prot. N. …/RU del 2012, allegato all’istanza, ha fatto riferimento alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, alla Regola 3b), in base alla quale: “i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. “.
Pertanto, secondo le Dogane, considerato che la tipologia di merce in esame consiste in “un prodotto misto, composto da materiali diversi, costituito dall’assemblaggio di oggetti diversi e presentato in assortimento condizionato per la vendita al minuto”, la stessa deve essere “classificata tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando altresì quantità, volume e valore. “Le insalate di “IV gamma” sono costituite principalmente dall’elemento ortofrutticolo, che prevale sugli altri elementi che costituiscono il mix sia per quanto attiene il peso, il volume e, quando è conosciuto, il valore”,. ;”risulta una netta prevalenza dei prodotti ortofrutticoli rispetto alla totalità della merce confezionata sia in volume, sia in quantità ed anche in valore. “.
L’Agenzia delle Dogane ha ritenuto, pertanto, che “le insalate di IV gamma debbano essere classificate nel rispetto della Regola 3B nell’ambito del Capitolo 7 (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) della NC in ragione del carattere essenziale determinato dall’elemento ortofrutticolo che prevale sugli altri (noci, formaggi, tonno, ecc. ). Inoltre, ogni singola insalata considerata, sempre in base al medesimo principio del carattere essenziale, dovrà essere classificata in relazione alla tipologia di elemento ortofrutticolo prevalente”, tendenzialmente alle voci 07. 05 e 07. 09 (a seconda del tipo di ortaggio prevalente – lattuga iceberg piuttosto che insalata chioggia), “non potendosi individuare una voce, all’interno del Capitolo 7, in cui possano essere ricompresi i prodotti ortofrutticoli misti”.
Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tale prodotto, si rileva che il n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04)”.
La voce doganale ex 07. 01 richiamata dal punto 5 della Tabella A, parte II, in vigore fino al 31 dicembre 1987, che si riferiva a “Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati”, va oggi ricondotta alle voci 07. 05-07. 09 della NC, come individuato dalla stessa Agenzia delle Dogane. Infatti, come chiarito nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, il Capitolo 7 della NC (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) “comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella Nota 2 di questo Capitolo, allo stato fresco, refrigerato congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati)”.
Inoltre, “restano qui classificati i prodotti di questo Capitolo (per esempio, gli ortaggi freschi o refrigerati) qualora siano confezionati in imballaggi secondo il metodo denominato “Imballaggio in atmosfera modificata” (MAP). Secondo tale metodo (Modified Atmospheric Packaging (MAP)), l’atmosfera attorno al prodotto viene modificata o controllata (per esempio, eliminando l’ossigeno per sostituirlo con azoto o acidocarbonico, oppure riducendo il tenore di ossigeno ed aumentando quello di azoto o di acido carbonico)”. Si precisa, peraltro, che l’inciso “non specialmente preparati per il consumo immediato” (che si trova nella voce doganale 07. 03 richiamata dal n. 5 della Tabella) non riguarda gli ortaggi allo stato fresco di cui alla voce 07. 01 (vigente al 31. 12. 1987) che, come i prodotti della IV gamma, ben possono essere “pronti per il consumo”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si renda applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.