La normativa fiscale prevede in agricoltura molteplici agevolazioni, in particolare in materia di donazione di terreni, di compendio unico, aziende agricole, a determinati soggetti e certe condizioni, consentendo di usufruire di importanti esenzioni o riduzioni in materia di imposte.
Sommario
Agevolazioni per l’agricoltura: Giovani agricoltori under 40 ed Imprenditori agricoli professionali (IAP)
La normativa fiscale prevede in agricoltura molteplici agevolazioni, in particolare in materia di donazione di terreni, di compendio unico, aziende agricole, a determinati soggetti e certe condizioni, consentendo di usufruire di importanti esenzioni o riduzioni in materia di imposte.
Per capire le agevolazioni fiscali è bene comprendere l’istituto della donazione, inteso come il contratto con il quale un soggetto, detto il donante, arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto, detto il donatario, trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.
La donazione può attuarsi in diversi modi:
• con il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. Usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) spettante al donante;
• mediante la costituzione ex novo di un diritto reale (es. Usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni mobili o immobili appartenenti al donante;
• con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. Mediante l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia);
• tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. La rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).
Le ragioni di una donazione possono essere molte: affetto, beneficenza e altro ancora. Ma una donazione può essere anche motivata da:
· riconoscenza (da intendersi quale particolare sentimento di gratitudine verso il donatario);
· considerazione di particolari meriti del donatario;
· speciale remunerazione (per favori e/o servizi resi dal donatario senza che vi sia alcun nesso funzionale tra i servizi resi e la donazione, perché altrimenti saremmo in presenza di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive).
In questi casi si è in presenza della cosiddetta donazione rimuneratoria.
In questa particolare donazione, il motivo che spinge il donante a compierla è elemento essenziale per individuare la corretta disciplina di riferimento. Alla donazione rimuneratoria si applicano, infatti, disposizioni specifiche:
· è esclusa la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza dei figli;
· è prevista la garanzia per evizione a carico del donante (ossia la garanzia che non gravino sui beni donati diritti di terzi o che terzi possano vantare);
· è prevista l’esclusione del donatario dall’obbligo degli alimenti.
Per tutto il resto, anche alla donazione rimuneratoria, che rimane comunque un atto volto a procurare un arricchimento altrui senza che vi sia stata una controprestazione, si applica la disciplina relativa alla donazione; in particolare anche per la donazione rimuneratoria è necessario un atto pubblico con la presenza dei testimoni.
Agevolazioni fiscali per donazioni a Giovani agricoltori under 40 ed Imprenditori agricoli professionali (IAP)
Beneficiario o donatario
Il beneficiario o donatario, può godere dell’esenzione dall’imposta di donazione, di bollo, catastale e l’applicazione dell’imposta di trascrizione in misura fissa, in caso di donazione:
· di beni costituenti l’azienda agricola;
· da parte di parenti in linea retta fino al terzo grado;
· a favore di giovani (di età non superiore a 40 anni) che siano già coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (già iscritti alle relative gestioni previdenziali o che vi si iscrivano entro 3 anni), o comunque acquisiscano la qualifica entro 2 anni, iscrivendosi alle gestioni previdenziali entro ulteriori 2 anni;
· a condizione che i beneficiari si impegnino a coltivare direttamente il fondo per almeno 6 anni.
Compendio Unico: la legge prevede l’esenzione dall’imposta di donazione, di bollo, catastale e di trascrizione:
· per il caso di donazione di terreni agricoli;
· a favore di soggetti che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti per almeno 10 anni dal trasferimento, con vincolo di indivisibilità del compendio per dieci anni dalla sua costituzione pena la nullità degli atti comportanti il suo frazionamento.